Martedì 17/9/13 gli avvocati Pasquale Catalano e Giuseppe Labonia, in proprio e quali difensori degli avvocati iscritti all’albo di Rossano, Brunella Calabrò, Carmine Calabrò, Francesco Parrotta e Angelo Donnici, unitamente all’avv. Rossella Laporta di Catanzaro, hanno depositato ricorso al TAR Calabria contro i provvedimenti del Presidente del Tribunale di Castrovillari Caterina Chiaravalloti,
dopo averlo previamente trasmesso a mezzo fax del 16/9/13 al Ministro della Giustizia, al Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Tribunale di Castrovillari presso l’avvocatura dello Stato di Catanzaro ed al contempo all’Ordine degli Avvocati di Castrovillari. All’iniziativa ha anche aderito il Comune di Rossano in persona del Sindaco Giuseppe Antoniotti nominando difensore l’avv. Pasquale Catalano, giusta delibera della G.M. del 12/9/13 che ha prestato la propria attività professionale senza oneri per le casse del comune, salvo il rimborso delle sole spese per il momento anticipate dagli avv.ti Labonia e Catalano. Con il ricorso, visti i precedenti provvedimenti del TAR Puglia per le sezioni distaccate di Cerignola e Rodi Garganico e del Tar Lazio per il Tribunale di Sora, si è inteso impugnare il provvedimento del Presidente del Tribunale di Castrovillari prot. n. 1363 del 10.09.2013 di attuazione dell’art. 5 comma 6 del D.Lvo n. 115/2012 con il quale è stato dato avvio all’accorpamento del personale di magistratura e amministrativo del Tribunale soppresso di Rossano al Tribunale accorpante di Castrovillari, a decorrere dal 14.09.2013; – dei provvedimenti del Presidente del Tribunale di Castrovillari prot. n.1302 e 1304 del 29.08.13 con i quali è stato dato l’avvio alle operazioni di trasloco degli Uffici Giudiziari di Rossano presso il nuovo Palazzo di Giustizia di Castrovillari, nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o consequenziale, quale anche il decreto ministeriale correttivo del 5/9/2013, comunque connesso con gli atti impugnati e lesivi degli interessi dei ricorrenti. Nel ricorso si è voluto evidenziare la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 155/2012, del d.lgs 156/2012; della legge 30.1.1941 n. 12 sull’ordinamento giudiziario, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la violazione dell’art. 8 inerente all’Edilizia giudiziaria il quale prevede che “quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all’articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all’articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. Infatti, in violazione della norma sopra richiamata, non è stato indicato, né è stata fornita la disponibilità di altri immobili destinati ad ospitare personale e fascicoli provenienti dal Tribunale di Rossano in attesa del completamento della nuovo Palazzo di Giustizia di Castrovillari. La soppressione del Tribunale di Rossano – avvenuta ipso facto illegittimamente dal Tribunale di Castrovillari – con l’ordine di trasferimento dei fascicoli e degli arredi, è avvenuta in violazione delle generali regole di organizzazione funzionale degli uffici, essendo il Tribunale di Castrovillari, quanto al vecchio e fatiscente edificio, a tutt’oggi ancora attivo, impreparato e non sufficiente ed idoneo ad accogliere l’enorme carico di lavoro proveniente dal Tribunale di Rossano e tutto il relativo personale, ovvero i circa 100 operatori ad oggi in attività presso la struttura del Tribunale di Rossano e presso l’UNEP Rossano, i quali si ritroverebbero letteralmente senza alcuna sistemazione per carenza ed insufficienza di locali. Mentre il nuovo costruendo Palazzo di Giustizia di Castrovillari, che ha costituito, a quanto pare, il presupposto per la salvezza del Tribunale, al momento risulta non del tutto praticabile, parzialmente agibile, incompleto e non idoneo negli impianti e cablaggio e sprovvisto totalmente degli arredi.
Al momento si è in attesa della fissazione dell’udienza sulla sospensiva.
Avv. Pasquale Catalano Avv. Giuseppe Labonia