Negli ultimi giorni, sta emergendo in città, sempre più costantemente il cosiddetto problema della riscossione dei tributi locali risalenti a quasi un ventennio. Tanti i cittadini che si son visti recapitare solleciti di pagamento e preavvisi di fermo ammnistrativi, per tributi locali,
per la quale in tantissimi casi gli stessi sono oggetto di decadenza e prescrizione, nonostante l’intervento del legislatore che con l’articolo 68 dl 18/2020 cosiddetto Decreto Cura Italia, ha prorogato i termini della riscossione.
Trattasi infatti, di tributi la cui decadenza risale quasi sempre al 31/12/2019 ed al 31/12/2018, termine cioè per il quale l’amministrazione avrebbe dovuto riscuotere o emettere un nuovo atto successivo per interrompere la prescrizione e/o decadenza.
I primi responsi, alle istanze inviate dai nostri uffici alla società di riscossione sono stati del tutto poco chiari e soddisfacenti. Si citava in alcuni di essi il c.d. (DECRETO CURA ITALIA), la quale ha nello specifico in realtà disposto la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi, ma non però per tutti i casi.
Abbiamo fatto notare, infatti, alla Società di Riscossione, che la stragrande maggioranza di tali solleciti di pagamento, riguarda il periodo pre pandemia e per quanto disposto dal decreto cura Italia, con l’art 68 comma 1 e con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, osserva in realtà quelli scadenti dall’8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Poiché per effetto dell’articolo 68 non è stato possibile notificare le ingiunzioni di pagamento rafforzate, il citato articolo 12 ha riconosciuto due distinti periodi di proroga del termine di decadenza:
1) per i titoli accertativi la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni della sospensione 2020 e 2021, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica dell’ingiunzione e della cartella è il 31 dicembre 2023. Questo lo si comprende dalla lettura del comma 2 dell’articolo 12, circoscritto alle annualità sulle quali sta maturando la decadenza.
Invitiamo pertanto, a porre molta attenzione ai cittadini che hanno ricevuto o riceveranno avvisi del genere, in quanto spesso, i pagamenti non sono dovuti. Ovviamente il principio legislativo purtroppo, impone ai contribuenti di far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.