Con premessa: solidale con la famiglia del Sig. Luigi Lombisani. Non Sono ne Avvocato ne’ un professionista Ma un semplice Cittadino. Ma visto il filmato messo sul Blog e le dichiarazioni rese dalla Sig.Lombisani di non avere ricevuto nulla, mi preme fare delle considerazioni:
Con ulteriore premessa che sto’ vivendo di persona, l’identica situazione della Fam.Lombisani non nel territorio Coriglianese, devo dire, o meglio affermare che qualcuno non ha seguito tutta la procedura che si dovrebbe seguire:
La mia persona in data 13/09/2010 per mezzo telefonico denunciavo l’abuso Edilizio che si era commesso,in totale mancanza di concessione Edilizia, e in dettaglio fornivo,anzi anticipavo alla Polizia Municipale del comune in in causa tutti gli abusi commessi fornendo loro le relative foto. In data 02/11/2010 il responsabile del settore del comune inviava tramite notifiche, e raccomandate (essendo i proprietrari al centro Italia) a tutti i presunti responsabili delle opere abusive l’ordinanza di “sospenzione dei lavori”, e tali lavori venivano stessi elencati.
In data 03/11/2010 la mia persona protocollavo in sede comunale il documento di discolpa dei proprietari in quando consapevole che si sarebbe aperto il fascicolo per il reato di Abuso Edilizio anche nei confronti dei proprietari , e chiedevo al comando di Polizia Municipale di allegare l’ennesimo documento al fascicolo presso la Procura della Repubblica di Cosenza( il documento e’ inserito nel fascicolo).
In data 19/01/2011 il responsabile del settore del comune inviava e’ notificava ai proprietari e’ ai terzi realizzatori delle opere abusive l’ordinanza di Demolizione.
Nella stessa ordinanza si precisa”entro e non oltre 90 giorni (novanta) dalla notifica o ricevuta comunicazione.
Nella stessa Ordinanza si precisava ulteriormente che le opere realizzate trascorso il tempo dettato saranno acquisite dal comune gratuitamente con l’aria sedime in misura dell’abuso ,e’ demolite con ulteriore Ordinanza del responsabile del settore(cosa illeggittima riportata in fondo alla Mail) a spese dei proprietari e terzi, salvo che non si dichiari da parte del comune , che sono di prevalenza di interessi pubblici.
In data 05/07/2011 viene aperto il fascicolo nei confronti dei proprietari e terzi presso la procura di Cosenza notificato a tutti gli interessati nella quale la stessa Procura informa che c’e’ stata da parte degli abbusatori (proprietari e ditta) l’inadempienza all’ordinanza di demolizione,e comunica la richiesta di emissione di decreto penale nei confronti degli imputati con le sanzioni amministrative.
Bene oggi come oggi e’ aperto il procedimento Penale, ma non si era potuto aprire il dibattimento perche’ ad un solo imputato non gli era stato ancora notificato il decreto,siamo alla terza udienza rinviata per tale motivo adesso circa 10 giorni fa’ si e’ avuta la conferma della notifica mancante e’ il 23 febbraio 2013 inizia il tutto.
Sara il tribunale a decretare la demolizione o meno,ma tutti gli imputati sono stati messi al corrente di tutto.
Ulteriore precisazione Il responsabile del Settore del comune ha notificato agli interessati che era avviata la procedura di acquisizione del terreno sedime e’ le opere abusive al patrimonio del comune gratuitamente. Con nota della mia persona protocollata in comune, obbiettavo la illeggittimita della procedura avviata dal responsabile del settore “per non Competenza” ,infatti protocollavo copia, che il solo che puo’ emettere tali ordinanze restrittive e’ il SINDACO, in quanto il Responsabile del Settore emando tale ordinanza fuoriesce dalle sue competenze, non e’ concessa nessuna deroga all’Art.107 del DLGS 267/2000, lo ha stabilito il Condiglio Di Stato 31 Marzo 2010 n.1878 e confermato dal TAR Lombardia Sentenza n.1764,che e’ attribbuisce al primo Cittadino il compito di emanare l’ordinanze restrittorie di acquisizione, ripristino e smaltimento dei rifiuti demoliti.
Sta di fatto che la procedura e’ interrotta.(p.s: a dire il vero non ne’ erano a conoscenza, si sosteneva l’opposto da parte del responsabile,ma lette le sentenze C.D.S,e TAR Lombardia,beh…)
A questo punto dico:
A comunicare per avviare la procedura in Procura e’ il comando Polizia Municipale,la Polizia Municipale interviene se’ c’e’ stata una comunicazione in merito, anche in forma anonima, ma poi trasmette il tutto al responsabile del Settore Comunale ,o potrebbe darsi che gli stessi sono intervenuti senza alcuna denuncia ma ispezionando il territorio hanno fatto semplicemente controlli e notati da soli le irregolarita’.
Addirittura i Sig.Lombisani , avuta la comunicazione dell’avvio della procedura di acquisizione delle opere abusive e’ del terreno sedime in metrature identiche all’abuso, potevano avvalersi della facolta’ di richiedere, a norma del’art. 36 comma 1 del T.U 6.6.2001 n.380, la Sanatoria,e di impugnare il detto provvedimento amministrativo(c’e’ scritto sulla notifica).
Riporto ulteriore notizia :Un terreno agricolo ma sulla quale si sia abusivamente costruito, debba essere considerato edificabile,si definisce “DI FATTO”.lo ha stabilito la Corte Di Cassazione,con Sentenza n,9131 del 19 Aprile 2006.(specie se il comune non ha un piano regolatore.Domanda:il Comune di Corigliano ha un Piano regolatore?)
Finisco: in rete va’ che la Gent.ma Sig.ra Lombisani, Bombina Altomari nulla ha ricevuto,ma sono proprietari al 50%? come si e’ arrivata a sentenza di demolizione da parte della procura? senza che la Sig.ra non ha ricevuto nulla?
Chi ha sbagliato la procedura?