L’ARERA ACCOGLIE LE RAGIONI DELLA CONFCONSUMATORI.
A seguito della segnalazione del 29 marzo 2022 e successiva integrazione del 29 aprile 2022, nell’interesse dei cittadini assistiti dall’Associazione di consumatori Confconsumatori con sede a Corigliano-Rossano (area urbana Corigliano), ed in particolare dal dott. Domenico Varcaro e dall’avv. Assunta Tomaino, l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con protocollo n. 2245324162, ha confermato la tesi sostenuta dai rappresentanti dell’ente, in merito alla prescrizione breve delle fatture idriche emesse dal Comune nel periodo compreso tra il novembre 2021 e il gennaio 2022, riferite al periodo di fatturazione anni 2018-2019.
Nei mesi scorsi l’ente in difesa dei cittadini aveva inviato tantissime istanze indirizzate al Comune, per richiedere allo stesso la rettifica delle fatture idriche. I riscontri sono stati del tutto poco esaustivi, a dimostrazione ancora del fatto che l’inefficienza delle amministrazioni pubbliche spesso è causata dalla presenza di personale poco qualificato. Da qui la scelta dell’associazione di consumatori di segnalare alle massime autorità l’inefficienza sopra esposta.
Nei giorni scorsi, l’ARERA, non a caso, a seguito dell’analisi della segnalazione, si è così espressa: “Si rileva che nel mese di dicembre 2021 la Società Municipia S.p.A., Concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Corigliano-Rossano, inviava le fatture del servizio idrico relative ai consumi degli anni 2018-2019 e che gli Utenti, a seguito di ricezione di tali fatture, hanno inviato istanza per eccepire la prescrizione del corrispettivo per il 2018 con richiesta di rettifica dell’importo richiesto. Altresì, si riscontra che a seguito delle suddette istanze, la Società Municipia S.p.A. forniva riscontro negando il riconoscimento della prescrizione e quindi la richiesta di rettifica fornendo la risposta: “Bollette dell’acqua: a partire dal 1° gennaio 2020 le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni mentre quelle successive dopo un biennio.” Ciò premesso, riguardo al tema della prescrizione, si precisa che quest’ultima è regolata dal codice civile all’articolo 2946 e seguenti e che il Governo con la legge 205/17 (legge bilancio 2018) ha disciplinato la prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l’erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni e disponendo che la medesima disciplina si applichi, per il settore idrico, alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 10). Per quanto sopra rappresentato, quindi, si evidenzia che l’istituto della prescrizione biennale è disciplinato dalla Legge di Bilancio (Legge 205/17), fermi i principi di sospensione o esclusione cui al codice civile. Ferme restando le disposizioni adottate dal Governo con la Legge di Bilancio 2018, l’Autorità, nel rispetto dei propri ambiti di competenza1, ha provveduto, a seguito di consultazione, con delibera del 17 dicembre 2019, 547/2019/R/idr2, a disciplinare, con le disposizioni di cui all’Allegato B, gli obblighi informativi in capo ai gestori nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Tale delibera prevede che per le fatture relative al servizio idrico con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante specifico avviso da inserire nelle fatture emesse dal 1° gennaio 2020. In particolare, l’art. 3 comma 2 della delibera 547/2019/R/idr prevede che “Con riferimento alle fatture relative al servizio idrico emesse prima del 1 gennaio 2020, con scadenza successiva a tale data, per importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il gestore è tenuto ad informare l’utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: “La fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati [specificare i recapiti]”. Si evidenzia inoltre quanto previsto all’art. 3 allegato B al medesimo provvedimento il quale disciplina gli “Obblighi del gestore in caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.
In definitiva, anche in altre occasioni, per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), il mancato accoglimento delle istanze di prescrizione per importi riferiti a consumi idrici risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta, appare idoneo ad indurre indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti e in tal modo vanifica gli effetti che la nuova disciplina intende contrastare, ovvero l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni. L’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione.
“Noi della Confconsumatori di Corigliano-Rossano – afferma il responsabile della sede cittadina, Domenico Varcaro – a seguito di questo primo importante risultato positivo in favore dei cittadini assistiti, proseguiremo stabilmente l’attività nelle sedi opportune per ottenere i risultati sperati”. Una battaglia di civiltà in nome dei diritti dei cittadini che chi scrive ha sostenuto convintamente e per il cui esito positivo s’esprime oggi il plauso nei confronti della predetta associazione.
FABIO PISTOIA