Nei giorni scorsi diversi cittadini coriglianesi si sono visti recapitare alcune ingiunzioni di pagamento notificate dalla SOGET S.p.A. in riferimento a presunte irregolarità circa il pagamento dell’ICI per le annualità 2006 e 2007. Le predette comunicazioni fanno riferimento ad atti di accertamento già notificati tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013; all’epoca, oltre 9000 di tali accertamenti vennero inviati ad altrettanti contribuenti coriglianesi, scatenando le ire di questi ultimi che,anche attraverso il blog, palesarono le loro rimostranze, soprattutto rispetto ad un probabile decorso dei tempi di prescrizione, quanto meno per l’annualità 2006.
Peraltro, sempre all’epoca, il responsabile dell’Avvocatura comunale, avv. Antonio Longo, attraverso il quotidiano Calabria Ora (articolo ripreso poi dal blog) chiariva gli aspetti della vicenda, dando ragione ai cittadini coriglianesi: l’avv. Longo, testualmente specificava quanto segue: “Il disposto di cui alla legge n. 504 del 1992, art.11, e sue successive modificazioni e proroghe, non abbisogna di interpretazione alcuna ed i termini perentori imposti costituiscono un obbligo da rispettare per chi procede con l’accertamento ed un diritto per il cittadino di, eventualmente, opporsi allo stesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso e per la difesa delle proprie ragioni di diritto; – (Il 31/12/2012 è il termine ultimo per l’accertamento riferito all’anno 2007 ed il 31/11/2011 è il termine ultimo per l’accertamento riferito all’anno 2006). Si chiarisce che, – prosegue la nota – durante i cinque anni occorrenti per la maturazione della prescrizione, il comune, quale ente creditore, potrà interrompere il termine di prescrizione con la notifica di un qualsiasi atto scritto. A tal proposito, ai fini della notifica dell’atto e dell’inizio della decorrenza del termine di prescrizione, occorre guardare al momento in cui l’ufficio notificante esaurisce il suo compito di notifica, spedendo l’atto, al contribuente. L’atto, in questo caso, per il comune si considera notificato al momento della spedizione del plico postale, raccomandato A.R.. Pertanto a fronte delle brevissime considerazioni di diritto di cui sopra, ed analizzando la documentazione a corredo della nota di cui all’oggetto, si evince che le Poste Italiane S.p.a. hanno certificato, on line, e per il caso in esame – prosegue la lettera – l’avvenuta spedizione della Racc.A.R., oltre il termine del 31/12/2012, risultando quindi evidenti ed accoglibili le ragioni del contribuente per intervenuta prescrizione. Si specifica, infine, e per la parte che interessa la Soget S.p.A., che un mero timbro postale riportante la data del 31.12.2012 ed apposto sull’elenco degli accertamenti inviati e fatto pervenire a quest’ufficio, non appare a questa Avvocatura sufficiente per certificare la validità della notifica”.
Nonostante tale chiarimento, la SOGET ha inteso proseguire nella propria attività di riscossione preannunciando, in caso di mancato pagamento, esecuzioni forzate in danno dei cittadini; la domanda è la seguente: a cosa è servito il giusto chiarimento dell’esponente dell’avvocatura comunale quando, a distanza di circa tre anni, l’unica via percorribile per tutelare le legittime ragioni della popolazione è quella di ricorrere alla Commissione Tributaria di Cosenza?
A.S.