In un momento così difficile per la Città di Corigliano Calabro, sottoposta dalla Sezione regionale di controllo alla procedura di dissesto guidato, dovrebbe prevalere il buon senso. Un elemento essenziale perché l’Istituzione comunale, nel suo insieme, possa lavorare serenamente per mettere riparo agli ingenti danni causati al “tesoro” pubblico da parte dei Commissariamenti che si sono succeduti e dalle amministrazioni che hanno preceduto quella attuale.
Un altro elemento fondamentale, per dirla alla Luigi Einaudi (da “Prediche inutili”), è la conoscenza per deliberare. Una regola ineludibile che questa amministrazione si è data, specie nei casi in cui si decide nell’interesse della pubblica amministrazione e della collettività amministrata.
In questi giorni emergono goffi tentativi di diffondere le idee attraverso informazioni fuorvianti, nei confronti delle quali occorre rappresentare i necessari chiarimenti.
L’art. 243 bis, che introduce nell’ordinamento la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, impedisce (fecondo periodo del comma 1) il ricorso ad essa a quei Comuni che, come il nostro, sin sono visti assegnare il primo termine per l’adozione delle misure correttive del già rilevato “squilibrio strutturale in grado di provocare il dissesto”. Un atto interdittivo, quello concretizzatosi con la deliberazione n. 65 adottata dal Magistrato contabile, con il quale sono stati assegnati 60 giorni per adempiere, pena la prosecuzione della procedura del c.d. dissesto guidato, di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011.
Alcune affermazioni circolate sulla stampa (e non solo) sono, quindi, destituite di ogni fondamento giuridico, molto probabilmente causate da una lettura molto parziale delle norme. Del resto, sarebbe stato sufficiente ai disattenti giuristi leggere quanto scritto in materia e quanto la stessa Sezione regionale di controllo di Catanzaro ha già deciso sul tema. Su tutte, sarebbe stato utile soffermarsi su quanto la medesima ha affermato, tra le altre, nella delibera n. 24/2013 (omologa alla n. 65 che interessa il Comune ausonico). Più precisamente, nella parte in cui (a pag. 19 del dictum) “si precisa che l’ente non può più avvalersi di tale procedura (il predissesto ovvero anti-default che dir si voglia) a séguito della deliberazione n. 24/2013 di questa Sezione in quanto, con tale deliberazione (giova ripetere, dello stesso tipo di quella notificata al Comune di Corigliano Calabro), è stato assegnato all’ente un termine per le misure correttive (art. 243bis, co. 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000)”.
In un momento come quello attuale, la Città ha bisogno delle migliori intelligenze che l’Istituzione comunale possiede nel suo complesso, che stanno dimostrando nei diversi consessi e nella società civile un alto senso di responsabilità e di autentico attaccamento ai problemi che vive la collettività, ma soprattutto la capacità di lavorare per un migliore avvenire.
Amministrazione Comunale
Corigliano Calabro 06.12.2013