Il consigliere Costantino Baffa, della Lega Calabria Salvini Premier, amareggiato per la scarsa attenzione, da parte della maggioranza dell’amministrazione comunale, su un argomento tanto importante ha voluto, con questa esposizione, rendere conto alla cittadinanza per come, ad oggi, si sono svolti i fatti.
Nella calda seduta del 12 agosto 2019 il Consiglio del Comune Corigliano Rossano veniva convocato su richiesta dell’opposizione per discutere sul seguente ordine del giorno:
“Deliberazione Giunta Comunale n.7 del 7.1.2017 dell’ex Comune di Corigliano e Valorizzazione dei beni patrimoniali comunali e ripristino del legale possesso dei terreni livellari”
L’argomento, all’epoca, ha destato un enorme interesse e polemiche sia fra i consiglieri che fra la popolazione i giorni a seguire.
In quella seduta il consigliere Costantino Baffa ha relazionato a nome dell’opposizione con il seguente intervento:
Relazione del Consigliere Comunale Costantino BAFFA – Lega Calabria Salvini Premier nella seduta del 12.08.2019.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.119 della Costituzione il patrimonio del Comune è strumentale a garantire l’autonomia finanziaria.
Oggi si rende necessario unificare gli inventari dei beni immobili degli ex comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, procedendo ad una puntuale rivisitazione dell’inventario generale del patrimonio.
Da ricerche effettuate presso l’ente Comune ho riscontrato che il Comune di Rossano con Determina Dirigenziale n.711/2011 conferiva incarico all’Ing. Rita Laurenzano per l’istruttoria delle domande di affrancazione delle terre a livello, della legittimazione e della liquidazione delle aree di patrimonio civico Comunale.
Dopo sei anni!!! con atto deliberativo n.19 in data 19 aprile 2016, il Commissario Straordinario Lombardo dell’ex Comune di Rossano – con i poteri del Consiglio Comunale – Deliberava l’approvazione degli atti presentati dal tecnico incaricato.
Dalla documentazione e dagli atti sopra richiamati si evince che è stato iniziato uno studio per il riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ma con tempi che danno la percezione di non voler completare l’iter intrapreso.
Infatti, dalla data di incarico all’ Ingegnere Laurenzano a quella di approvazione degli elaborati presentati sono trascorsi cinque anni circa. Lo studio effettuato dal Comune di Corigliano, iniziato nel 2015, è stato approvato nel gennaio del 2017. Ad oggi, non risulta alcuna iniziativa concreta delle procedure amministrative previste e necessarie per il definitivo concretizzarsi, in chiave operativa, per dare esecuzione agli atti di cui trattasi.
Ogni ulteriore ritardo contribuisce ad arrecare danni all’erario del Comune con gravi rischi di controlli e contestazioni da parte della Corte di Conti.
La materia è certamente complessa e presenta serie difficoltà di applicazione, ma, riteniamo che l’amministrazione deve affrontare l’argomento con maggiore impegno e celerità dei tempi, rispetto alle amministrazioni precedenti, avvalendosi di professionisti esperti e specializzati nel settore.
Solo da informazioni verbali ho avuto notizie che il Commissario di Corigliano Rossano ha incaricato per lo stesso lavoro la società HESS s.r.l. con sede in Roma. Si espone, qui di seguito, una semplice e schematica descrizione dei beni pubblici comunali che può essere utile per meglio comprendere l’argomento oggetto di discussione.
Ci preme rilevare come le delibere che ogni anno, in occasione dell’approvazione del bilancio, si ripetano con lo stesso oggetto, ovvero: “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio comunale” siano essenziali per determinare esattamente il patrimonio del comune. E’ facilmente intuibile comprendere la loro importanza, infatti, solo dopo la loro approvazione in Consiglio Comunale si può avere la certezza giuridica che le poste economiche poste in entrata in bilancio, quali ad esempio censi e livelli, siano corrette. L’argomento, come più volte si è voluto far credere da alcuni malevoli, non è pretestuoso. La non corretta imputazione in bilancio delle entrate derivanti dall’applicazione di censi e livelli, può esporre l’ente ad un procedimento di richiamo da parte della Corte dei Conti, determinando, nei casi più gravi, un danno erariale che poi l’Ente stesso è obbligato a pagare.
I BENI PUBBLICI SI DIVIDONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.
I beni demaniali, detti anche beni del demanio pubblico, sono destinati all’uso diretto da parte dei cittadini. Per questo tali beni sono INALIENABILI E NON USOCAPIBILI. L’art.822 del Codice Civile elenca i beni demaniali. Per il comune essi sono le strade, acquedotti ecc. se appartengono al Comune oltre ai cimiteri e ai mercati comunali.
– Beni Patrimoniali:
Rientrano tra i beni patrimoniali tutti i beni appartenenti ad un ente pubblico che non sono beni demaniali (art.826 Codice Civile). Quindi questi beni sono definiti per esclusione.
I beni patrimoniali si dividono in beni del:
– Patrimonio indisponibile;
– Patrimonio disponibile;
Il Patrimonio Indisponibile è dato da beni che mirano a raggiungere dei fini pubblici o sono destinati a pubblici servizi. (gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi).
I beni del Patrimonio Indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione finché questa dura. Sono alienabili solamente nei modi stabiliti dalla legge: per questa ragione si dice che essi sono colpiti da inalienabilità relativa.
Il Patrimonio Disponibile è costituito da beni che permettono all’Ente a cui appartengono di conseguire un reddito. (Case date in locazione, terreni dati in affitto, Capitali fruttiferi, Valori titoli e denaro), – fanno parte del patrimonio disponibile anche i beni immobili vacanti.
Per i beni del Patrimonio disponibile valgono le stesse regole previste per i beni privati: essi possono essere alienati e sono usucapibili.
Ci occupiamo ora dei terreni Comunali gravati da vincoli di Enfiteusi, Livelli, Usi Civici:
ENFITEUSI
Il diritto di Enfiteusi è disciplinato dal Codice Civile agli artt.957 e seguenti, è un diritto reale su cosa altrui, attribuisce al titolare lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico.
L’enfiteuta incontra una serie di limiti nell’esercizio del suo diritto:
– Deve migliorare il fondo;
– Deve pagare al concedente un canone periodico;
– Deve abbandonare il fondo quando l’enfiteusi, a tempo determinato, giunga a scadenza.
Il diritto di enfiteusi può essere perpetuo, ovvero può essere costituito a tempo determinato per non meno di venti anni (art.958 del Codice Civile).
L’enfiteuta gode della facoltà di disporre liberamente del proprio diritto, sia per atto tra vivi che per atto di ultima volontà (art.965 del Codice Civile).
L’enfiteuta, ovviamente, può disporre del solo diritto di enfiteusi ma non della proprietà del bene. Questa permane al concedente, definito nudo proprietario poiché non gode pienamente dell’immobile ma si limita ad introitare un canone.
Tipicamente i comuni si trovano nella posizione di nudi proprietari di terreni collinari e montani concessi in diritto perpetuo di enfiteusi, diritto che si è trasmesso agli eredi di generazione in generazione in forza di atti dei quali si è persa traccia e memoria.
Il titolo costitutivo di tale diritto in genere è un contratto, ovvero l’usucapione (art. 1164 Codice Civile).
Attraverso l’affrancazione, l’enfiteuta ha facoltà di divenire proprietario del fondo pagando una somma corrispondente a quindici volte il canone annuo (art.1 co. 4 legge 607/1966 e art.971 del Codice Civile).
Il proprietario concedente può esercitare la devoluzione (art.972 del Codice Civile) e riacquisire la piena proprietà del bene nei due casi previsti dalla norma: qualora l’enfiteuta deteriori il fondo e non adempia all’obbligo di migliorarlo; qualora l’enfiteuta sia in MORA nel pagamento di due annualità del canone.
LIVELLI
Al contrario dell’enfiteusi, il livello non dispone d’una propria disciplina. Il livello è una sorta di vendita a termine del terreno effettuata verso il pagamento, da parte del livello in favore del concedente, d’un corrispettivo annuale detto appunto “Livello”. Allo scadere del termine pattuito, la piena proprietà ritorna in seno all’effettivo proprietario concedente, mentre nel corso del contratto la proprietà è in capo al livellario. La giurisprudenza ha assimilato il livello all’enfiteusi per i caratteri di similitudine che contraddistinguono i due istituti, pur non essendo il livello un diritto reale (Corte di Cassazione Civile, Sez.III, n.64/1997). Conseguentemente all’assimilazione del livello all’enfiteusi, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di affrancazione e devoluzione (artt.971 e 972 del Codice Civile).
In moltissimi casi, i contratti di livello (dei quali, spesso, si è persa traccia e memoria, se non negli enti ove l’archivio è da sempre gestito con estremo rigore) sono stati stipulati per periodi lunghissimi, se non addirittura a tempo indeterminato.
Di fatto, molti proprietari di terreni si trovano in possesso di beni gravati da livelli, poiché i loro avi li hanno acquisiti attraverso contratti di durata perpetua.
USI CIVICI
L’uso civico è un diritto di godimento su beni immobili, di origine medievale, declinato in varie forme: caccia, pascolo, legnatico, semina.
A differenza di enfiteusi e livello, che attribuiscono diritti ad un singolo, l’uso civico è riconosciuto a tutti i componenti di una collettività su terreni di proprietà comunale, o di terzi, generalmente in forza d’una prassi collettiva.
L’uso civico è stato regolamentato in modo organico all’inizio del novecento, a fronte dell’esigenza di consentire ad alcuni privati di usufruire della piena proprietà di beni che spesso erano demaniali e, per l’appunto, gravati da tali oneri.
Nel caso di enfiteusi e livello, il possesso del fondo acquista la proprietà mediante “affrancazione”.
Pe l’uso civico, il possessore deve prima “legittimare” l’occupazione dei terreni che sarebbero destinati ad uso collettivo (art.9 e 10 della legge 1766/1927). Conclusa la procedura di legittimazione, il possessore potrà “affrancare” il fondo. Secondo interpretazione condivisibile, si applica per l’affrancazione la medesima procedura prevista per l’enfiteusi.
Le condizioni che consentono la legittimazione sono:
Il possesso continuativo del terreno per almeno dieci anni, accertato anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
La constatazione che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
L’apporto di migliorie e di incrementi al bene da parte dell’occupante.
L’art.66 del DPR 616/1977 ha trasferito alle Regioni “tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni”.
Pertanto, gli operatori per autorizzare la “Legittimazione” di fondi gravati da usi civici da parte dei possessori, dovranno applicare necessariamente la procedura dettata dalla propria Regione.
La Regione Calabria ha approvato la Legge regionale n.18/2007 che trasferisce, con l’art.25, la competenza ai Comuni, ad oggi fino al 31 dicembre 2019, e consente un procedimento semplificato di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli usi civici. Dall’entrata in vigore di detta legge molti Comuni si sono mossi intravvedendo un largo spiraglio di facilitazione.
L’OBBLIGAZIONE DEL CANONE
L’imposizione del canone per l’occupazione di fondi gravati da enfiteusi, livelli o usi civici ha natura di obbligazione Propter rem e pertanto è senza dubbio opponibile all’eventuale acquirente del fondo. Ciò significa che chi acquista il terreno è comunque tenuto al pagamento del canone al concedente perché l’obbligazione di pagamento “segue” il fondo, chiunque ne diventi il possessore.
Non si prescrive il diritto del concedente ad ottenere il pagamento. Diversa la valutazione per le singole annualità scadute rispetto all’obbligazione del canone nel suo complesso. Per le singole annualità, l’obbligazione è personale e quindi soggetta a prescrizione quinquennale (art.2948 del Codice Civile).
Concludiamo l’esame avviato su enfiteusi, livelli e usi civici e sulle modalità per affrancare i terreni.
Come già precisato, attraverso l’affrancazione, l’enfiteuta diventa il proprietario del fondo pagando una somma quindici volte il canone annuo (art.1 co.4 legge 607/1966 e art.971 del Codice Civile).
La procedura di affrancazione, normata per i terreni enfiteutici, è applicabile anche nel caso di fondi gravati da livelli o da usi civici.
Nel caso di usi civici gli operatori devono ricordare che l’affrancazione seguirà, o si svolgerà contestualmente, alla “legittimazione” del possessore a norma degli artt.9 e 10 della legge 1766/1927 e secondo la Legge Regionale sopra richiamata, pagando un prezzo di legittimazione.
Il consiglio comunale, sicuramente, dovrà approvare un vero e proprio regolamento per la disciplina dell’affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, livelli e usi civici.
L’ATTO DI AFFRANCAZIONE
L’affrancazione comporta il trasferimento del diritto di proprietà dal soggetto concedente il terreno al possessore dello stesso. Si concretizza attraverso un atto rogato da un pubblico ufficiale, notaio o segretario comunale, da registrarsi e trascriversi.
CONCLUSIONI
Il Patrimonio Comunale, come quello privato di ciascun cittadino, riveste una notevole importanza per la gestione economica dell’ente.
La valorizzazione economica della dotazione immobiliare Comunale, deve essere mirata a favorire una gestione del patrimonio volta a potenziare le entrate di natura non tributaria. Infatti, il patrimonio è lo strumento che può consentire il riequilibrio finanziario attraverso un aumento della redditività dei beni dati in concessione o locati a terzi.
Considerando la prescrizione quinquennale dell’obbligazione del canone, già citata, ogni ritardo comporta ingenti danni erariali. È questo uno dei motivi principali per i quali è stata chiesta la convocazione del consiglio.
Tutto ciò non deve considerarsi come una manovra mirata a “punire” i possessori dei beni in questione, bensì come una manovra volta a regolarizzare la posizione degli stessi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. “
Quella seduta del Consiglio Comunale veniva conclusa con una decisione unanime di delegare il Sindaco Stasi a porre in essere tutte le azioni ritenute idonee e necessarie al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della città di Corigliano Rossano e del legittimo possesso dei terreni livellari ad usi civici. Si chiedeva altresì al Sindaco di riferire in merito allo stato di ricognizione entro sei mesi da quella data (12.08.2019).
Trascorsi abbondantemente i sei mesi l’opposizione, vista l’inadempienza da parte della maggioranza, chiedeva nuovamente un consiglio monotematico sull’argomento.
Il presidente del Consiglio, il 3.7.2020, ha dovuto pertanto convocare, anche se in enorme ritardo, il Consiglio Comunale sull’argomento, limitando la discussione sugli usi civici ed applicazione della Legge della Regione Calabria n.18/2007;
Gli impegni presi nel Consiglio Comunale del 12 agosto 2019 erano quelli di produrre al Consiglio e alla cittadinanza una ricognizione chiara dei beni comunali.
Infatti, la Società Hess s.r.l. di Roma incaricata, dal Comune, per tale adempimento, ad oggi, non ha trasmesso il lavoro richiesto.
L’Amministrazione Comunale, inadempiente agli impegni presi, ha voluto mascherare con l’avvio dell’applicazione della legge Regionale n.18/2007, che è un atto successivo alla ricognizione del patrimonio C.le, a proporre, a chi spontaneamente si rivolge al Comune, a regolarizzare la propria posizione di possessore di beni comunali.
E’ come invitare un latitante a costituirsi!!!
Si ribadisce all’Amministrazione Comunale, ancora una volta, a considerare il patrimonio pubblico come quello privato di ognuno di noi e ad avere rispetto delle indicazioni della cittadinanza che pretende di avere, al più presto possibile, un quadro chiaro dei beni comunali, compreso quelli illegittimamente detenuti da privati.
L’obiettivo non è quello di combattere taluno ma solo quello di ripristinare la legalità ed il senso civico del bene comune. Ci proveremo ancora….il paese lo chiede.
Lega Calabria Salvini Premier
Costantino BAFFA