Vittima di articoli denigratori pubblicati su “La Provincia Cosentina”
Nell’odierna società, ed in particolare nel contesto locale, ha assunto sempre maggiore vigore, nel corso degli ultimi anni, la cattiva abitudine di calunniare, infangare, diffamare le persone. Veri e propri processi celebrati in un battibaleno sulla tradizionale stampa cartacea nonché mediante i mezzi di comunicazione on-line, con relative condanne virtuali, che spesso non trovano, però, adeguata corrispondenza nelle aule di giustizia.
Un vigente malcostume da estirpare poiché va ben oltre il sacrosanto diritto di informare e criticare, costituzionalmente sancito, e la libertà e il diritto-dovere di un giornalista di rendere pubblici fatti ed eventi afferenti persone e situazioni. Tale comportamento, infatti, si configura anche sotto un profilo penale, per la precisione nella fattispecie di reato di diffamazione. E, per fortuna, a volte ci sono giudici che, non giungendo a conclusioni affrettate ed applicando scrupolosamente la legge, optano per la condanna di quanti, con mistificazioni della realtà e castelli di bugie artatamente creati, non hanno svolto una corretta e puntuale attività d’informazione, bensì deliberatamente disinformato e denigrato, arrecando danni alla reputazione di persone oneste ed innocenti.
In questo contesto si colloca la decisione assunta dal Giudice monocratico dott.ssa Lucia Angela Marletta del Tribunale di Cosenza – II Sezione Penale, che in una causa intentata dall’architetto Antonio Aprelino di Corigliano ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni del medesimo professionista e ha accolto in toto la linea difensiva portata avanti con determinazione dal suo legale, l’avvocato Antonietta Pizza del Foro di Rossano. Causa conclusasi con una condanna nei confronti del giornalista Antonello Troya in qualità di direttore responsabile del quotidiano “La Provincia Cosentina” all’epoca dei fatti contestati, per il reato ex art. 57 Codice Penale, essendosi proceduto separatamente nei confronti della giornalista Manuela Fragale, imputata ex art. 595 Codice Penale.
La Fragale era accusata di “avere offeso, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tramite alcuni articoli pubblicati sul giornale “La Provincia Cosentina” il 28 settembre 2007 (dal titolo “Parentopoli a Corigliano”, “Sviluppo del centro storico. È un affare di famiglia”) ed il 22 ottobre 2007 (dal titolo “Parco del Coriglianeto. Lavori mai partiti”), entrambi sottoscritti con lo pseudonimo “Giulio Valente”, la reputazione di Aprelino, mediante l’attribuzione di fatti determinati (…); in particolare, assumendo che il nominato Aprelino, di professione architetto, avesse ricevuto e/o ricevesse, a scapito di altri professionisti, incarichi professionali dal Comune di Corigliano Calabro solo in virtù dei rapporti di amicizia col Sindaco pro tempore, Armando De Rosis”.
Il Troya, invece, “per avere, “in qualità di direttore responsabile pro tempore del giornale “La Provincia Cosentina”, omesso di esercitare sul contenuto degli articoli sopra indicati il controllo necessario ad impedire che fosse commesso il reato contestato al capo che precede”.
L’architetto Aprelino presentava querela in data 12 novembre 2007 e, nell’udienza del 26 marzo 2013, esponeva che negli articoli di cui all’imputazione erano stati falsamente messi in relazione gli incarichi che egli, quale architetto, aveva ricevuto, ed indicati nei predetti articoli, con la propria vicinanza con il Sindaco De Rosis, con la cui figlia era all’epoca fidanzato. Aprelino evidenziava in proposito che invece egli aveva ricevuto tali incarichi in epoca antecedente alla elezione, avvenuta nel 2007, del Sindaco in questione (rimasto in carica per circa dieci mesi) e quindi in epoca non sospetta. Aprelino, in particolare, spiegava di avere già collaborato nella direzione dei lavori relativi al Castello di Corigliano negli anni dal 2000 al 2003 e che pertanto, stante la maturata esperienza, nel 2003 aveva ricevuto l’incarico, quale libero professionista, da una società privata, la Ati Framundo (che si era regolarmente aggiudicata la relativa gara di appalto bandita dall’Ente proprietario, ossia dal Comune di Corigliano), della gestione del suddetto Castello e ciò sino all’anno 2009. Aprelino evidenziava, inoltre, che durante la permanenza in carica del Sindaco De Rosis egli non aveva ricevuto ulteriori incarichi dal Comune e che aveva proseguito la sua attività, già in corso, per conto della società suddetta, per la gestione del Castello.
Ma quali, in particolare, i fatti contestati, gli articoli ritenuti diffamatori nei confronti dell’architetto Aprelino? In data 28 settembre 2007, su “La Provincia Cosentina”, veniva pubblicato un articolo dal titolo “Parentopoli a Corigliano” e “Sviluppo del centro storico. È un affare di famiglia”, in cui legge sopra il titolo “Il futuro genero del Sindaco Armando De Rosis lavora al piano di marketing cittadino” ed in cui nel pezzo giornalistico, prendendo spunto dalla protesta di un comitato di cittadini perché si procedesse ad un rilancio del centro storico di Corigliano e ad una gestione in chiave europeistica del Castello di Corigliano, si evidenzia l’asserita inanità del Sindaco De Rosis, giustificata dalla circostanza che la gestione del Castello era affidata al futuro genero Aprelino; si evidenziava ancora l’incarico professionale dato all’architetto Aprelino dalla ditta Castriota srl per la ristrutturazione di un palazzo nel centro storico da adibire a struttura alberghiera, progetto rientrante fra quelli finanziati con i fondi Por 2000-2006; si sottolineava inoltre che Aprelino faceva parte dello staff che lavorava al piano di marketing territoriale di Corigliano e si criticava la circostanza che nell’organizzazione della manifestazione “Notte Bianca” (…) la figlia del Sindaco risultava essere la segretaria di produzione; si ironizzava infine su una certa somiglianza fisica fra il Sindaco De Rosis e l’architetto Aprelino, i quali presenziavano congiuntamente a numerosi eventi nel territorio di Corigliano. Il successivo 22 ottobre 2007 veniva inoltre pubblicato un articolo dal titolo “Parco del Coriglianeto. Lavori mai partiti”, in cui si evidenziava lo stato di degrado della zona nonostante la presentazione al Salone Europeo della Pubblica Amministrazione nell’aprile del 2007 della creazione del “Parco del fiume Coriglianeto” e si evidenziava che l’apertura delle offerte per i lavori di bonifica e di sistemazione dell’area “è prevista per l’11 gennaio 2008” e si sottolineava, come a rilevare la vicinanza dell’Aprelino all’Amministrazione Comunale, che tale dato cronologico contrastava con quanto sostenuto dall’architetto Aprelino che aveva di recente ribadito, in risposta ad altra pubblicazione sempre relativa agli incarichi professionali da lui ricevuti, di avere ricevuto l’incarico per la realizzazione del Parco nel 2005 da altra Amministrazione Comunale.
Ebbene, il Giudice ha ritenuto che i contenuti dei suddetti articoli “sono tali da ingenerare nel lettore il falso convincimento che gli incarichi professionali conferiti all’architetto Aprelino siano da mettere in relazione alla sua vicinanza con il Sindaco De Rosis ovvero che tali incarichi (con riferimento specifico al Castello) siano stati mantenuti dall’architetto Aprelino (…) proprio per la sua vicinanza al predetto Sindaco (…)”. È invece emerso, sulla base della documentazione prodotta in atti, “che gli incarichi in questione erano stati conferiti all’architetto Aprelino in tempi ben diversi rispetto alla Amministrazione del Sindaco De Rosis e che gli stessi pertanto permanevano in forza di determinazioni alle quali il Sindaco De Rosis era estraneo, cosicché associare la figura del Sindaco De Rosis all’attività dell’architetto Aprelino (…), delineando la sussistenza di interessi di famiglia, e quindi privatistici, nello svolgimento di dette attività, assume valore diffamatorio”.
“Le pubblicazioni in contestazione – scrive il Giudice nella sentenza – pertanto oltrepassano certamente i limiti della richiesta continenza espositiva e del rispetto della verità offendendo la reputazione dell’Aprelino (…). Risulta pertanto provata la responsabilità del Troya Antonello il quale, direttore responsabile del giornale sul quale è avvenuta la pubblicazione dei due articoli, ometteva la dovuta vigilanza sul contenuto delle due pubblicazioni (…)”.
L’imputato è stato pertanto condannato al pagamento di una multa e, come per legge, alle spese processuali, nonché condannato al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita, ossia l’architetto Antonio Aprelino.
Corigliano Calabro, 13 ottobre 2014{jcomments off}