Una importanza decisione con la quale si è dichiarata, per la prima volta, l’illegittimità del licenziamento collettivo. Con sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari, dott.ssa Sitongia, e pubblicata nella giornata di ieri, 11 ottobre,
è stato accolto il ricorso presentato dall’avv. Giampiero Romano, da Corigliano Rossano, per conto di un autista dipendente della Simet Spa, a mezzo del quale si è impugnata la procedura di licenziamento collettivo che ha interessato diversi lavoratori dell’azienda.
La procedura di licenziamento ha interessato 38 lavoratori (per la maggior parte autisti) sui 97 complessivamente impiegati ed è stata motivata dalla grave e contingente crisi economica nella quale versa la Simet spa a seguito del decadere dei sussisti assistenziali in precedenza accordati ai lavoratori e del fallimento delle trattative sindacali.
“Tale pronuncia – come sottolinea l’avv. Romano, stimato professionista di Corigliano Rossano – rappresenta un punto importante e capace di incidere sul futuro assetto aziendale poiché evidenzia, nella fattispecie, la violazione dei criteri di scelta operati dal datore di lavoro, i quali sono stati dichiarati non chiaramente comprensibili e, comunque, incapaci ad esplicitare elementi oggettivi di ponderazione tra criteri eterogeni, con ciò pregiudicando una loro trasparente e verificabile applicazione. In particolare la pronuncia de quo censura la predeterminazione dei requisiti riferiti alla voce “mansione/profilo professionale”. Ritenendo assorbente la questione sugli altri motivi, ha infatti ritenuto che l’azienda per questa voce ha colpevolmente indicato parametri svincolati da una predeterminata individuazione dei dati di fatto sulla base dei quali assegnare il punteggio, con ciò attribuendo al datore di lavoro un potere discrezionale incompatibile con le finalità di garanzia alle quali la procedura è assoggettata”.
Per questo motivo, dunque, la Simet Spa è stata condannata all’immediato reintegro del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al risarcimento danni nella misura corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
FABIO PISTOIA