Non rientra nel mio stile utilizzare polemicamente i media per giustificare alcunché, né tantomeno il rigetto da parte del Tar Calabria del ricorso presentato per conto del Dott. Fedele Tocci e del quale ho curato la redazione. In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, accetto serenamente la decisione presa dal Collegio e auguro all’avv. Turano di continuare a svolgere la sua funzione consiliare nel modo più nobile e proficuo per l’interesse di Corigliano Calabro.
Nel contempo, ritengo opportuno fornire alcune personali considerazioni in merito alla vicenda de quo.
Innanzitutto, voglio precisare che la pubblicazione di questa nota è finalizzata ad evitare che si possano creare fraintendimenti tesi a evidenziare un atteggiamento velleitario e superficiale da parte del ricorrente nel voler promuovere a tutti i costi il ricorso pur essendo quasi certo della sconfitta e dei contrari orientamenti giurisprudenziali.
Il ricorso presentato dal Dott. Tocci si è reso necessario in quanto non è consentito ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale per l’accertamento di conformità delle leggi ai principi della nostra Carta. Bisogna, infatti, sottolineare che il ricorso non era teso a mettere in discussione la corretta applicazione della legge, ma come la stessa, attraverso l’uso dell’arrotondamento per eccesso, generi un ulteriore vulnus non necessario in nome di una governabilità che si ritiene comunque già garantita.
Ben consci del contrario orientamento giurisprudenziale, è stata posta l’attenzione su alcuni aspetti della normativa elettorale che limitano il principio di rappresentanza con la conseguente lesione di alcuni principi costituzionali.
E’ appena il caso di sottolineare che l’opportunità di promuovere il ricorso è stata adottata con motivazioni dottrinali del tutto diverse rispetto a quelle già contemplate nei casi analoghi e che non possono sfuggire ai cultori della dottrina costituzionale, specie in virtù del fatto che la questione fuoriesce dai limiti del caso locale, acquistando caratura ed interesse di natura nazionale .
Pertanto, si è deciso di intraprendere una strada diversa che ha richiesto coraggio nel voler tentare di modificare l’orientamento precedente che dottrinalmente non è ritenuto condivisibile anche da una parte dell’avvocatura nazionale.
Tale precisazione viene fornita con lo scopo di evidenziare come la promozione del ricorso è stata frutto di analisi approfondita e scevra da qualsiasi atteggiamento velleitario, superficiale ed approssimativo; ne è prova il fatto che il Tar, compensando le spese tra le parti, ha riconosciuto di fatto la non temerarietà dell’azione.
Avv. Gianni Gallina.