
### 1. La Giurisprudenza Generale (TAR e Consiglio di Stato)
A livello nazionale **non esiste un’ordinanza unica che vieta i cani nel verde pubblico**, per un motivo molto semplice: **la giurisprudenza ha stabilito che i Comuni NON possono vietare in modo assoluto l’accesso ai cani nei parchi e nelle piazze**.
Sentenze storiche e consolidate del **TAR** (es. *TAR Puglia n. 359/2018*, *TAR Lazio n. 5836/2016*, *TAR Umbria 2021*) hanno stabilito che:
* Un’ordinanza comunale che vieta l’accesso ai cani nei giardini e parchi pubblici è **illegittima** per violazione del principio di proporzionalità.
* L’accesso è **sempre consentito** a patto che il conduttore rispetti le regole di custodia (guinzaglio, raccolta deiezioni, museruola al seguito).
* L’eventuale inciviltà di alcuni proprietari non giustifica un divieto generalizzato per tutti.
### 2. Il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali
Nei regolamenti comunali sulla tutela del benessere animale e della polizia urbana, la norma standard sull’accesso agli spazi pubblici recita quanto segue:
**Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche:**
*”Ai cani, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le piazze. È obbligatorio l’utilizzo del guinzaglio (di lunghezza non superiore a 1,50 m) e l’attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.*
*Resta fatto salvo l’obbligo di avere al seguito la museruola, da applicare in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti.”*
### In sintesi: cosa dice la legge se ti contestano qualcosa?
Se qualcuno si lamenta o ti cita “presunte ordinanze”, sappi che:
1. **Senza un cartello specifico di divieto motivate da ragioni particolari** (es. aree con giochi per bambini o delicatezze botaniche/storiche recintate), l’accesso al verde è un tuo diritto.
2. Anche se un Sindaco firmasse un’ordinanza di divieto generale sul verde, sarebbe facilmente **impugnabile e annullabile** secondo la giurisprudenza amministrativa italiana.
3. Le uniche cose che la Polizia Locale può verificare ed eventualmente sanzionare sono la **mancanza di guinzaglio**, la **mancata raccolta delle deiezioni** o la **mancanza della museruola al seguito**.

