
di Ing. Francesco Amica
Percorrendo le strade di Schiavonea ho notato la recente realizzazione di una segnaletica orizzontale costituita da strisce blu longitudinali lungo il margine della carreggiata. Da automobilista, il primo impatto è stato di assoluto disorientamento. Solo dopo qualche istante ho compreso che quelle strisce dovrebbero individuare delle piste ciclabili.
Da quel momento, però, non ha più parlato il semplice cittadino, ma il tecnico. Mi sono posto una domanda fondamentale:
È sufficiente tracciare due strisce blu sull’asfalto per realizzare una pista ciclabile?
La risposta è no.
La materia è disciplinata da norme precise:
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- il D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
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- il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione);
- il D.M. 30 novembre 1999, n. 557, che stabilisce le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
Non si tratta di semplici indicazioni progettuali, bensì di disposizioni finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica. L’articolo 1 del Codice della Strada stabilisce infatti che la sicurezza delle persone nella circolazione costituisce la finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato. Ne consegue che ogni intervento sulla viabilità deve essere progettato esclusivamente nel rispetto delle norme tecniche e della sicurezza. Il D.M. n. 557/1999 disciplina, tra l’altro:
- la larghezza minima delle piste ciclabili;
- gli spazi di sicurezza;
- le distanze di separazione dalla carreggiata;
- le caratteristiche geometriche;
- la visibilità;
- la continuità del percorso;
- le condizioni necessarie affinché la circolazione dei velocipedi avvenga in sicurezza.
Pertanto, qualora tali requisiti non risultassero rispettati, sarebbe legittimo chiedersi se quanto realizzato possa essere tecnicamente definito una pista ciclabile oppure costituisca esclusivamente una modifica della segnaletica orizzontale priva dei requisiti prescritti dalla normativa. A ciò si aggiunge un ulteriore aspetto.
L’articolo 14 del Codice della Strada attribuisce all’Ente proprietario della strada il preciso obbligo di provvedere alla gestione, manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria, garantendo che la circolazione avvenga in condizioni di sicurezza per tutti gli utenti. L’articolo 37 dello stesso Codice dispone inoltre che la segnaletica stradale debba essere conforme alle disposizioni normative e tecniche vigenti.
Alla luce di tali obblighi sorgono alcune domande, alle quali l’Amministrazione comunale dovrebbe fornire risposte chiare e documentate:
- Esiste un progetto esecutivo regolarmente approvato?
- Chi è il progettista dell’intervento?
- Chi è il Responsabile del Procedimento o RUP?
- È stata effettuata la verifica di conformità al D.M. n. 557/1999?
- La larghezza residua delle carreggiate rispetta i requisiti minimi previsti dal Codice della Strada?
- È stato acquisito il parere del Comando di Polizia Locale relativamente alla disciplina della circolazione?
- È stata emessa la prescritta ordinanza di modifica della viabilità?
- L’opera è stata collaudata o verificata prima della sua apertura all’uso?
- È stato redatto il Piano della Segnaletica previsto dalla normativa?
Sono domande tutt’altro che pretestuose. Sono gli interrogativi che qualsiasi tecnico porrebbe davanti a un’opera pubblica che incide direttamente sulla sicurezza della circolazione. Se tutto è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa, sarà sufficiente rendere pubblici gli atti amministrativi, il progetto, i pareri acquisiti e le verifiche tecniche. Se, invece, tali presupposti dovessero mancare, si porrebbe un problema estremamente serio sotto il profilo amministrativo, tecnico e delle eventuali responsabilità conseguenti. Le opere pubbliche non possono essere valutate sulla base dell’effetto estetico o dell’annuncio politico. Devono essere giudicate esclusivamente sulla loro conformità alla legge e sulla loro capacità di garantire la sicurezza degli utenti della strada.
Una pista ciclabile non nasce con un secchio di vernice. Nasce con uno studio della viabilità, un progetto, verifiche tecniche, autorizzazioni, controlli e il rigoroso rispetto delle norme. Per queste ragioni rivolgo un invito all’Amministrazione Comunale affinché, nel rispetto dei principi di trasparenza sanciti dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, renda pubblici tutti gli atti relativi all’intervento: progetto, elaborati tecnici, pareri, ordinanze, verifiche di conformità e collaudo.
La trasparenza rappresenta il modo più semplice per dissipare ogni dubbio. Concludo ribadendo un concetto che dovrebbe appartenere a tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Le piste ciclabili rappresentano un segno di civiltà e di mobilità sostenibile. Sono favorevole alla loro realizzazione. Ma devono essere progettate e costruite nel rispetto della legge, delle norme tecniche e della sicurezza. Perché la sicurezza non è un’opzione. È un obbligo imposto dalla legge. E costituisce una responsabilità precisa per chi progetta, autorizza, realizza, dirige e collauda un’opera pubblica.
In Fede
Ing. Francesco Amica

