di Francesco Le Pera
1 LA POLITICA
2 IL CONSORZIO DI BONIFICA
3 I CITTADINI CHE DEVONO PAGARE SENZA BENEFICIO.
Nonostante si faccia riferimento al R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 recante “ Nuove norme per la bonifica integrale “che statuisce che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio che traggono BENEFICIO sono tenuti al pagamento del beneficio dalla bonifica alla contribuzione delle opere.
Nonostante il R.D. del 1933 sopra citato che è stato la base di partenza per la bonifica del territorio Nazionale, i nostri politici regionali della Calabria hanno approvato la legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 e stabilito all’art. 23 comma A) che si dovevano pagare le spese afferenti i contributi consortili, indipendentemente dal beneficio fondiario.
La sopracitata legge è stata una vera porcata messa nelle mani di gente senza scrupoli ed è diretta principalmente a rastrellare soldi ai cittadini che non hanno mai conseguito dei benefici consortili. Uno di questi sono io Franco Le Pera da Corigliano Calabro. Sono proprietario di un piccolo appezzamento di terreno nel comune di Corigliano – Rossano ( già comune di Corigliano Calabro) , privo di impianto irriguo consortile . Tempo addietro avevo richiesto ad un impiegato del Consorzio di Cantinella l’allaccio alle acque irrigue del Consorzio . L’impiegato mi richiedeva il foglio di mappa e la particella e precisava che per avere le acque irrigue e quindi il beneficio da parte del Consorzio avrei dovuto attraversare la strada comunale in più proprietà private, tutto a spese mie. Visti i costi esorbitanti ho rinunciato ma , mio malgrado, da quel momento sono diventato un socio consorziato a tutti gli effetti senza mai aver completato alcuna richiesta ed aver tratto quindi alcun beneficio dal sopracitato ente ( carrozzone). Le richieste di pagamento , sebbene esigue da parte del Consorzio di Bonifica continuano ad arrivare , di anno in anno sempre puntuali. Tali condotte da parte dell’ente Consorzio di bonifica le considero un vero e proprio furto legalizzato . Non digerisco più questo sistema e non consento più al consorzio di bonifica di continuare a essere arrogante nonostante in data 13/12/2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha ritenuto illegittimo uno dei tanti pagamenti che mi erano stati addebitati.
Prima indirizzavano al sottoscritto il pagamento ,successivamente hanno iniziato ad indirizzare il pagamento a mia moglie perché siamo comproprietari. Un comportamento del genere lo considero una vera e propria estorsione ai cittadini come me. Penso di non essere l’unico cittadino a subire questa persecuzione, con le agenzie di riscossione credito che imputano il pagamento coatto di somme non dovute ed illegittime.
Tengo a precisare i miei pagamenti :
1. irriguo senza esserci nel terreno condotta irrigue di acqua;
2. l’acqua della grondaia sebbene la stessa si disperde direttamente nel terreno sabbioso e la mia proprietà è lontana chilometri dai canali di scolo.
Nonostante ciò per il consorzio devo pagare.
Ebbene la Corte Costituzionale, con sentenza del 19/10/2018 n° 188 ha statuito l’illegittimità di quanto richiesto illegittimamente dal Consorzio qualora non venga provato il concreto beneficio che il contribuente avrebbe tratto dalle opere del sopracitato ente. Voglio portare a conoscenza dell’opinione pubblica e a quella parte di politici sprovveduti in gestione del territorio ed in legislazione del settore, che in data 29/07/2022 il sottoscritto ha protocollato una comunicazione congiunta per la mancanza di BENEFICIO al consorzio di bonifica dello Jonio Cosentino. Ebbene, a oggi nessuna risposta!!! Per me questo è segno di arroganza da parte della gestione consortile.
Voglio sottolineare ,in questo mio sfogo attraverso la stampa che la Suprema Corte evidenziando la necessità di un vantaggio diretto e specifico per il singolo cespite, ha stabilito che la sussistenza del beneficio ( che deve essere specifico e diretto, anche se non immediato ) deve essere provato necessariamente dal consorzio che richiede il pagamento dei contributi consortili ( Corte di Cassazione n. 8960 del 14 ottobre 1996 e n. 654 del 18 gennaio 2012). Voglio ricordare ciò a qualche smemorato di politico arraffatore di denaro dalle tasche dei cittadini, che senza BENEFICIO non devono chiedere soldi.
Per fortuna nostra, i padri Costituenti hanno pensato ed approvato più gradi di giudizio e la Corte Costituzionale ha reso incostituzionale l’art. 23 comma 1 lett.a della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003 n. 11 approvato dai nostri governanti Regionali, convinti che tutti dovevano pagare.
Al contrario io vedo al TG che ad ogni acquazzone non mancano straripamenti di fiumi, ruscelli, morti e disastri, nonostante tutto quello che viene trattenuto dai cedolini di pagamento stipendi e/o pensione e sento tanta gente lamentarsi come me. Mi auguro che questo comunicato stampa possa servire a ristabilire un po’ di giustizia.
Corigliano Calabro 29/12/2022
f.to Francesco Le Pera