La sig.ra C.M.L. presentava, in data 15.12.2015, denuncia per appropriazione indebita nei confronti del sig. V. F.M. esponendo di aver ceduto nel 2013 in conto vendita 11 dipinti ed una scultura in bronzo alla galleria d’arte di proprietà del predetto,
sita in Corigliano Rossano, con impegno al pagamento delle opere nel momento della vendita o, nel caso, alla restituzione di quelle invendute entro il mese di agosto del 2014. I dipinti riguardano opere su tela di autori importanti, così come la scultura in bronzo, per un valore complessivo di circa € 200.000,00.
Precisava che dopo qualche piccolo acconto, non riceveva altro denaro, né la restituzione delle opere, nonostante le richieste di restituzione, per cui la C.M.L. dava seguito alla denuncia penale.
IL P.M. affidatario del procedimento, erroneamente, chiedeva l’archiviazione ritenendo tardiva la querela sull’assunto che si trattasse di reato perseguibile a querela, ma a seguito di opposizione della C.M.L. il Gip disponeva il procedersi dell’azione penale, per cui il V.F.M. veniva citato in giudizio davanti al Tribunale di Castrovillari per il reato di cui all’art. 646, 61 n.11 c.p. perché “in qualità di titolare dell’omonima galleria d’arte al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava delle opere in questione”. La sig.ra C.M.L. si costituiva parte civile nel predetto procedimento penale, con l’avv. Giuseppe Tagliaferro.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale di Castrovillari condannava l’imputato per il reato contestato alla pena di anni uno di reclusione ed a € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di giustizia, nonché al risarcimento del danno, in favore della parte civile, subordinando – come da richiesta della parte civile – il beneficio della sospensione condizionale della pena alla restituzione dei dipinti e della scultura in bronzo ovvero all’integrale pagamento del loro controvalore economico e all’ulteriore risarcimento danni.
IL V.F.M. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Castrovillari.
La Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Castrovillari, con riduzione della pena in mesi sei di reclusione e € 4000,00 di multa.
Avverso la sentenza della Corte Territoriale, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione chiedendone la riforma e l’assoluzione dal reato contestato.
All’udienza del 18 ottobre 2022 è stato trattato il processo in Cassazione, con richiesta da parte della difesa del V.F.M di riforma della sentenza e di assoluzione e, viceversa, con richiesta conclusiva del difensore della parte civile avvocato Giuseppe Tagliaferro di inammissibilità del ricorso per Cassazione per mancanza di specificità e validità dei motivi e per manifesta infondatezza.
Con dispositivo di pari data dell’udienza la Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il V.F.M. al pagamento della somma di €3.000,00 in favore della Cassa per le ammende e alla spese legali in favore della costituita parte civile, confermando la sentenza di condanna della Corte di Appello di Catanzaro.
Adesso il V.F.M., poiché la sospensione condizionale della pena è stata subordinata a specifico adempimento, deve provvedere alla restituzione delle opere o al pagamento del loro controvalore in denaro, diversamente la condanna alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento della multa sarà esecutiva e dovrà essere scontata.