Resta ancora tutt’altro che aperto il discorso relativo alla prescrizione biennale delle fatture idriche inviate dal Comune di Corigliano-Rossano a cavallo tra il 2021 e il 2022 ed a seguito del quale la Confconsumatori Corigliano-Rossano diretta dal competente e sensibile dottor Domenico Varcaro,
grazie al lavoro costante svolto dal team di legali operanti in sede, ha immediatamente inviato azioni collettive volte alla tutela dei contribuenti con apposite istanze inviate prima al Comune ed alla società di riscossione e, dopo il diniego dei diritti richiesti da parte degli enti sopra citati, mediante appello alle Autorità competenti, Arera ed Agcm. Gli stessi, subito in prima battuta lo scorso 11 maggio, hanno confermato la tesi dell’associazione di consumatori, ribadendo con fermezza, quindi, che l’istituto della prescrizione biennale risulta essere disciplinato dalla Legge di Bilancio (Legge 205/17), fermi i principi di sospensione o esclusione cui al Codice civile. La stessa norma ha tuttavia disciplinato la prescrizione del diritto del gestore al corrispettivo dovuto per l’erogazione della fornitura idrica, riducendola da cinque a due anni e disponendo che la medesima disciplina si applichi, per il settore idrico, alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (articolo 1, comma 10).
“Per le medesime motivazioni – spiega la Confconsumatori – secondo le Autorità, nelle regioni Sicilia e Sardegna (Abbanoa e E.A.S.), sono stati avviati tre nuovi procedimenti nei confronti dei Comuni di Venafro (IS), Letino (CE) e San Nicola (CE) poiché, ad uguale modo del Comune di Corigliano-Rossano gli stessi hanno disatteso gli obblighi informativi e hanno rigettato le istanze degli utenti per ottenere il riconoscimento della prescrizione biennale su crediti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 relativi a consumi idrici risalenti a oltre due anni prima. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alla società Abbanoa S.p.A., gestore del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna, una sanzione di 5 milioni di euro e all’Ente Acquedotti Siciliani in L.C.A., già gestore del servizio idrico integrato in alcuni comuni della Regione Siciliana, una sanzione di 500 mila euro. Viene ribadito con forza, quindi, dalle Autorità, che dal 1° gennaio 2020 la disciplina della prescrizione biennale (o prescrizione breve), introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e modificata con la legge di Bilancio 2020, si applica anche ai servizi idrici. Da questa data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della bolletta e i gestori devono evidenziare, in fattura o in documento allegato, la presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dalle altre voci, secondo le specifiche modalità previste dalla regolazione. Dai procedimenti svolti dall’Autorità è emerso, invece, che Abbanoa ed E.A.S. hanno disatteso, nell’emettere fatture e solleciti di pagamento, gli obblighi informativi prescritti in capo ai Gestori idrici verso l’utenza in tema di prescrizione biennale; inoltre, hanno sistematicamente rigettato l’eccezione di prescrizione in merito agli addebiti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 e relativi a consumi idrici risalenti ad oltre due anni prima dalla fattura medesima. L’Antitrust ha accertato che questi comportamenti integrano una pratica commerciale scorretta in quanto contrari alla diligenza professionale e idonei a falsare in misura apprezzabile la condotta del consumatore in relazione, peraltro, ad un servizio di interesse primario. Per i due gestori sono state accertate diverse condotte e differenti situazioni economiche che hanno determinato una rilevante differenza tra le sanzioni comminate.
In particolare, per Abbanoa sono stati riscontrati vari profili di illiceità, connotati da un significativo grado di offensività in ragione del mancato rispetto e/o per ostacolo all’esercizio dei principali diritti dei consumatori. Per questo motivo l’Autorità ha ritenuto di irrogare ad Abbanoa il massimo della sanzione prevista dal Codice del Consumo. E.A.S. ha omesso di fornire, a tutt’oggi, una tempestiva e completa informativa agli utenti in merito all’entrata in vigore della disciplina sulla prescrizione biennale nel settore idrico, sia sul sito internet dell’Ente sia nelle fatture e nei solleciti di pagamento emessi, in modalità massiva, nel 2020 e nel 2021. A fronte della gravità e della durata delle condotte accertate, l’Autorità ha comunque ritenuto di irrogare la sanzione tenendo conto anche del fatto che E.A.S. si trova in liquidazione coatta amministrativa”.
“L’AGCM, oggi, sta parallelamente portando avanti una serie di interlocuzioni con molti enti locali (tra cui anche il Comune di Corigliano-Rossano), che gestiscono il Servizio Idrico Integrato e che non sembrano applicare correttamente la normativa sulla prescrizione biennale. Al riguardo, l’Antitrust ha coinvolto anche l’ANCI per un intervento diretto nei confronti di tutte le Amministrazioni comunali che gestiscono il servizio idrico al fine di uniformare il comportamento di tutti i gestori pubblici ed assicurare ai consumatori lo stesso trattamento in relazione alla disciplina della prescrizione biennale. In particolare, i procedimenti sopra richiamati sono stati avviati dopo alcuni tentativi di moral suasion non andati a buon fine e in cui l’Autorità aveva chiesto di modificare il proprio comportamento invitandoli ad una corretta applicazione del nuovo termine di prescrizione biennale e all’accoglimento delle istanze presentate dai consumatori. Invitiamo pertanto, i consumatori interessati, che ad oggi stanno attendendo risposte da parte del Comune di Corigliano-Rossano, di attendere pazientemente i risvolti dell’azione avviata, poiché pagando il tributo, purtroppo, tutto il lavoro svolto fino ad ora risulterebbe vanificato. Per qualsiasi informazione a riguardo, la nostra sede – prosegue Varcaro – resterà a disposizione della cittadinanza”.
FABIO PISTOIA