Oggetto: Regolamento Comunale Manifestazioni Spettacoli e Trattenimenti Pubblici Procedure e Atti Abilitativi (Allegato A) (anno 2022).
Gentilissimo Comandante dell’Arma dei carabinieri di Corigliano, a seguito delle numerose segnalazioni da parte di molti cittadini circa la questione del “Disturbo Pubblico” alle prime ore del mattino (dopo le ore 3 di notte), allego alla presente il Regolamento, di cui Lei certamente è in possesso, sperando che voglia PER CORTESIA farlo rispettare.
Faccio presente, in particolare, che in contrada Fabrizio Grande di Corigliano c’è una nota discoteca che puntualmente non rispetta il regolamento di cui all’oggetto, continuando fino all’alba, a volte anche oltre, contravvenendo ad ogni regola del “Buon Vivere Civile”.
Nella speranza che questa mia piccola goccia non si disperda nel deserto del disordine e della inciviltà, colgo l’occasione per inviarLe distinti saluti e soprattutto di augurarle Buon lavoro.
Un cittadino che paga le tasse
NOTA
Sintetizzo in poche righe per i lettori del Blog di Corigliano la parte riguardante l’orario di chiusure di TUTTE le discoteche. Nessuna esclusa.
Eccola:
“(Orari e livelli sonori dei locali che svolgono attività complementari di musica. Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività similari-non rientrante tra le attività di pubblico spettacolo)
1 – I titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Ristoranti-Bar, Circoli Privati sale adibite ad altri usi), che svolgono in maniera complementare attività di intrattenimento musicale previste dal precedente articolo 5, sono tenuti ad osservare i seguenti orari e livelli sonori:
Nelle ore DIURNE di 65 dB (A) dalle ore 9.00 – 13.00 e dalle ore 17.00 – 21.00
Nelle ore NOTTURNE Massimo di 55 dB (A) dalle ore 21.00 alle ore 01.00 e dalle ore 21.00 alle ore 02.00 lungo la fascia costiera marina, con prolungamento di 1 ora per i locali che saranno in grado di abbattere significativamente le emissioni acustiche dopo le ore 01.00”
Allegato A
COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Area Tecnica – 4° Servizio
“Pianificazione e Sviluppo del Territorio ”
SERVIZIO – SUAP-COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-AGRICOLTURA-MOBILITA’ COMUNALE
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
REGOLAMENTO COMUNALE
MANIFESTAZIONI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI
PROCEDURE E ATTI ABILITATIVI
°°°°°°°
Normativa di riferimento
art. 19, primo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 163 , del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112
artt. 68, 69, 71 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773
artt. 141 e 142 del regolamento al T.U. n. 773/31, approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635; Circolare Min. Interno
15/02/1951, n. 16 ( definizione di locale) n. 5 dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616; ( trasferimento competenze,
dalla Questura al Sindaco) Legge 25/08/91, n. 287; art. 20 legge 07/08/1990, n. 241 legge n. 447 del 26/10/1995, (legge quadro inquinamento acustico). D.P.C.M. 16/04/1999 ( sorgenti sonore dei luoghi di intrattenimento danzante,
pubblico spettacolo e pubblici esercizi ) art. 4 del D.P.R. 28/05/2001, n. 311 ( semplificazioni procedimenti
amministrativi) D.P.R. 06/11/2002 n- 293; D.M. 19/08/96, modificato dal Decreto M. 06/03/2001. ( regole tecniche
per i locali e classificazioni) Art. 666 del codice penale ( spettacoli e trattenimenti senza la licenza) modificato dall’art.
49 del d.lgs 30/12/99, n. 507; D.P.C.M. 25/05/1990, ( direttive alle Regioni per orari di apertura e chiusura dei locali di
intrattenimento) Art. 13 comma 2 de decreto legge 09 febbraio 212, convertito in legge 04 aprile 2012 n. 35
D.P.R. n. 151/2011, ( norme di prevenzione incendi ) D.l. n. 91/2013 Convertito in legge n. 112/2013- Tab. A D.lgs n.
222 del 11-12-2016
INDICE
ART. 1 – Oggetto del regolamento e definizioni
ART. 2 – Attività di spettacolo e pubblici trattenimenti all‟aperto, eventi, manifestazioni a
carattere temporaneo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso – Feste popolari,
concerti musicali, sfilate di moda, parchi di divertimento, competizioni sportive e simili-
Regimi amministrativi
ART. 3 – Misure di contenimento del rischio in occasione di spettacoli e trattenimenti
pubblici all‟aperto – Direttiva Ministero dell‟Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018- Piano
di sicurezza )
ART. 4 – Attività di spettacoli e/o intrattenimenti temporanei in locali, strutture aperti al
pubblico o impianti all‟aperto destinati ad altre attività, con o senza vendita o
somministrazione alimenti e bevande -Regime amministrativo
ART. 5 – Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività
similari- in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande – Ristoranti-Bar, Circoli
Privati, lidi balneari, sale adibiti ad altri usi, non rientrante tra le attività di pubblico
spettacolo
ART. 6 – Orari e livelli sonori dei locali che svolgono attività complementari di musica
Piano Bar, Disco Bar, Karaoke, serate musicali, animazione ed altre attività similari-non
rientrante tra le attività di pubblico spettacolo
ART 7 – Scuole di danza e sale pubbliche di audizione
ART. 8 – Sagre, Fiere, Mercatini, Mostre, straordinarie e Temporanei a carattere
commerciale e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, in assenza di
pubblico spettacolo o trattenimento- Regime amministrativo
ART 9 – Ulteriori disposizioni riguardante lo svolgimento di fiera, feste, mercato, sagre o
altre manifestazioni e trattenimenti all‟aperto
ART. 10 – Spettacoli viaggianti: circhi equestri, parchi di divertimento, teatri viaggianti,
giostre, autopiste ecc.- DEFINIZIONI
ART. 11 – Spettacoli viaggianti annuali permanenti- Regimi amministrativi- norme generali e
codice di registrazione attività
ART. 12 – Spettacoli viaggianti temporanei in occasione di feste, manifestazioni temporanee
– regime amministrativo
ART. 13 – Giochi Gonfiabili- condizioni di esercizio
ART 14 – Aspetti procedurali – tempi e adempimenti amministrativi per le attività di
spettacoli- trattenimenti pubblici – manifestazioni varie
ART. 15- Sanzioni
ART. 16 – Norme di rinvio
ART. 1
( Oggetto del regolamento e definizioni)
1 Il presente regolamento disciplina l‟esercizio delle attività di spettacolo e/o trattenimento
pubblico svolto sul territorio del comune Corigliano-Rossano, ai sensi degli artt. 68, 69, 71 e
80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e s.m.i. in locali al chiuso adibiti
anche ad altri usi o in aree pubbliche o private all‟aperto ( Feste di piazza – trattenimenti
musicali o danzanti – spettacoli viaggianti ed altre attività similari).
2 Ai fini del presente regolamento si intende:
a) Per LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO: lo spazio privato che permette di vedere
dall‟esterno quanto in esso accade.
b) Per LOCALI PRIVATI: i locali in cui vengono effettuati spettacoli o intrattenimenti da
parte di associazioni, circoli o altro, in favore esclusivamente dei soci. Sono invece
assoggettabili ai locali pubblici quando vengono a configurarsi elementi quali il
pagamento del biglietto d‟ingresso o il rilascio, senza formalità, di tessere
associative a chiunque acquisti il biglietto stesso (la qualità di socio deve essere
posseduta prima della presentazione della persona al botteghino per l’acquisto del
biglietto) o quando venga effettuata la pubblicità dello spettacolo o trattenimento a
mezzo di giornali, manifesti o altro, destinati all‟acquisto o alla visione della
generalità dei cittadini (circolare del Ministero dell’Interno n. 10.15506/13500(19) del
19 maggio 1984).
c) SPETTACOLO: si intende per spettacolo quell‟azione di persone che ha lo scopo di
divertire ed alla quale il pubblico assiste passivamente recependo l‟azione stessa
mediante la vista e/o l‟udito.
d) TRATTENIMENTO: si intende per trattenimento una riunione a scopo di divertimento
alle quali il pubblico partecipa attivamente.
e) EVENTI, MANIFESTAZIONI ALL‟APERTO a carattere temporaneo, ricreativo, ludico,
sociale, politico e religioso – Feste popolari, concerti musicali, sfilate di moda,
parchi di divertimento, competizioni sportive sportivi e simili, sono tutte quelle
iniziative di tipo ricreativo, ludico, sociale, sportivo, politico e religioso che si
svolgono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che possono richiamare anche un
rilevante numero di persone, organizzate normalmente da associazioni, partiti
politici, comitati o gruppi spontanei di persone, cittadini privi di riconoscimento,
uniti fra loro dal comune desiderio di fare festa in onore di un santo o in occasione di
un evento o ricorrenza particolare con o senza scopo di lucro, da pubbliche
amministrazioni o da organismi ed enti pubblici, quali ad esempio:
Feste popolari di piazza in cui tengono anche mercatini – sagre – mostre esposizioni
– fiere temporanei, iniziative che si tengono in occasione di particolari eventi o
periodi dell‟anno al fine di richiamare cittadini e turisti dei comuni viciniori e non
solo;
Eventi che si tengono all‟interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni
con grande richiamo di pubblico;
Eventi in occasione di manifestazioni ricreative di massa ( concerti, manifestazioni
musicali, sportive, parchi di divertimento);
Eventi in occasione di visite di personalità
Eventi in occasione di celebrazioni religiose;
Eventi in occasione di manifestazioni politico/sociali;
Competizioni sportive;
Luna Park
4
f) LUOGHI PUBBLICI, gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai
quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità ( es. strade, piazze,
giardini pubblici e simili) .
g) LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque
ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso ( es.
pagamento di un biglietto per l‟accesso, orario di apertura) .
h) LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO: Insieme di fabbricati, ambienti e luoghi ( anche
all‟aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad
essi annessi ( art. 17 della circolare n. 16/51 del Ministero dell‟Interno, art. 1, comma 1, del
D.M. 19/08/1996 ), sono compresi:
– TEATRI CINEMATOGRAFI CINEMA-TEATRI AUDITORI E SALE CONVEGNO (quando si
tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell’evento);
-LOCALI DI TRATTENIMENTO, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie;
– SALE DA BALLO E DISCOTECHE TEATRI TENDA CIRCHI SPETTACOLI VIAGGIANTI E
PARCHI DI DIVERTIMENTO;
-LOCALI MULTIUSO UTILIZZATI OCCASIONALMENTE PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO
SPETTACOLO;
– LUOGO PUBBLICO, ARENE, PIAZZE, AREE APERTE dotate di strutture per lo
stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
-RISTORANTI, BAR, PIANO-BAR, dove si tengono oltre all‟attività commerciale di vendita e
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, trattenimenti che si svolgono in sale
appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di
spettatori;
-CIRCOLO PRIVATO in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora
sia possibile l‟accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari
formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque);
-GARE DI MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E SIMILI che si svolgono in aree delimitate con
presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo
stazionamento dello stesso (vedi Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.);
i) PER CAPIENZA COMPLESSIVA DI PERSONE IN UN LOCALE, si intende il numero
massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere ed in piedi autorizzati. Non è
quindi considerato ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino
zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o
intrattenimenti all’aperto, aree non delimitate da transenne, compresi quelli previsti per le
persone con ridotte o impedite capacità motorie;
l) PER CALCOLO DELLA CAPIENZA MASSIMA DI UN LOCALE ADIBITO A SALA DA BALLO
O DISCOTECA, la superficie da considerare è quella compresa entro il perimetro interno
delle pareti delimitanti il locale.”nella superficie quindi vanno considerate eventuali
tramezzature interne e gli altri spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e
zone correlate come i salotti e le aree di sosta, la zona bar, ecc…), mentre vanno esclusi
5
tutti gli altri spazi non accessibili al pubblico (magazzini, depositi, guardaroba, servizi
igienici, ecc..). (circolare del Ministero dell‟Interno n. 0006832 del 4.5.2011).
m) Per S.U.A.P., lo sportello unico attività economiche e produttive del Comune di
Corigliano-Rossano, di cui al Dpr n. 160/2010;
n) Per CCVLPS; La Commissione Comunale di Vigilanza Locali pubblico spettacolo ( art.
141 e 142 del Tulps);
o) Per PEC – la posta elettronica certificata;
p) Per SCIA – la segnalazione certificata di inizio attività;
h) Per Autorizzazione- il titolo abilitativo all‟esercizio dell‟attività che rilascia il Suap;
r) Per Modello o modulistica- l‟istanza di richiesta o Scia, con gli allegati (dichiarazioni e
asseverazioni ), approvata dal Suap e pubblicata sul proprio portale web.
3 Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo le attività di:
-PIANO BAR, DISCO BAR, VIDEO BAR, svolte in maniera complementare nei pubblici
esercizi;
– LOCALI DI PERTINENZA DI SEDI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI, destinati esclusivamente a
riunioni operative;
-PUBBLICI ESERCIZI in cui è collocato l‟apparecchio musicale “karaoke” o simile, a
condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee
all‟espletamento delle esibizioni canore ed all‟accoglimento prolungato degli avventori;
– FIERE, SAGRE, a scopo esclusivamente commerciale o promozionale;
– GALLERIE, MOSTRE, ESPOSIZIONI all‟aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti
gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento
(dove il pubblico è coinvolto attivamente);
-CIRCOLI PRIVATI esercenti l‟attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
-IMPIANTI SPORTIVI privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
– PALESTRE prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
-SCUOLE DI DANZA O SIMILI prive di strutture per lo stazionamento del pubblico; -PISCINE
PRIVATE prive di strutture per il pubblico e non aperte all‟accesso di una pluralità indistinta
di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in
abitazioni private);
-SINGOLE GIOSTRE dello spettacolo viaggiante non costituenti luna Park.
4 Si applicano alle attività previste dal presente regolamento, le norme sul procedimento
amministrativo di cui al successivo art. 14, e quelli sul funzionamento della commissione di
vigilanza locali di pubblico spettacolo ( art. 141 bis, 142 del Tulps- regolamento comunale ),
approvate dal Comune con apposito regolamento.
6
ART. 2
( Attività di spettacolo e pubblici trattenimenti all‟aperto, eventi, manifestazioni a carattere
temporaneo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso – Feste popolari, concerti
musicali, sfilate di moda, parchi di divertimento, competizioni sportive e simili- Regimi
amministrativi)
1 L‟amministrazione comunale, favorisce e promuove sul proprio territorio, lo svolgimento
di spettacoli e pubblici trattenimenti in cui sono svolte anche fiere, sagre, mercatini, ed
eventi similari, in modo temporaneo, in occasione o meno di ricorrenze e festività nel
corso dell‟anno in luoghi pubblici e/o privati.
2 Le attività di intrattenimenti e spettacoli all‟aperto di cui all‟art. 1, lettera e), del presente
regolamento, sono sottoposte ai seguenti regimi amministrativi:
a) AUTORIZZAZIONE – L‟istanza e gli allegati sono inviati allo SUAP mediante il portale
informatico SuapCalabria, almeno 20 giorni lavorativi prima della data fissata, quando:
– la manifestazione si protrae oltre le ore 24,00 del giorno di inizio;
– è prevista una partecipazione oltre le 200 persone;
– vi sono strutture appositamente allestite per il pubblico o impianti soggetti a
certificazione di sicurezza ovvero impianti con emissioni sonore che superano le soglie
della zonizzazione acustica comunale.
b) SCIA – è inviata allo SUAP, unitamente agli allegati, mediante il portale informatico
SuapCalabria, almeno 10 giorni lavorativi, prima dell‟inizio dell‟attività, quando:
– è prevista una partecipazione pari o inferiore a 200 persone;
– si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;
– In assenza di strutture appositamente allestite per il pubblico, o impianti soggetti a
certificazione di sicurezza, o impianti con emissione sonore che non superano le soglie
della zonizzazione acustica comunale;
– Sono organizzate direttamente dall‟amministrazione comunale. In questo caso la Giunta
municipale, con propria deliberazione, contenente i pareri di regolarità tecnica da parte
degli uffici interessati, approva il programma della manifestazione, che deve essere
allegata alla Scia.
2-bis Quando le attività di intrattenimenti e/o spettacoli al chiuso o all‟aperto, ovvero fiere-
sagre mercatini temporanei e simili, previste dal presente regolamento, sono organizzate
direttamente dall‟amministrazione comunale, Il dirigente o responsabile del servizio, che
promuove l‟evento, trasmette al Suap mediante posta elettronica certificata ( PEC ), la Scia
prima dell‟inizio dell‟attività, unitamente alla deliberazione che approva il programma della
manifestazione, nonché la documentazione indicata nel modello Suap.
3-bis Quando nella deliberazione della programmazione approvata dalla Giunta, di cui al
precedente comma, è previsto uno o più eventi per i quali è richiesto l‟intervento della
Commissione Comunale di Vigilanza, limitatamente a tali eventi, La scia avrà efficacia solo
dopo le verifiche con esito favorevole della commissione di vigilanza.
3 In assenza di strutture appositamente allestite per il pubblico, la relazione asseverata di
un tecnico abilitato, elimina la necessità del sopralluogo della commissione di vigilanza (
art. 141, comma 2). In tutti i casi, in cui sono previsti spettacoli e trattenimenti pubblici, la
Scia o la richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione di Vigilanza locali di
7
pubblico spettacolo ( art. 141 bis, comma 2 R.D. 06-05-1940, n. 635).
4 Quanto alla misura massima di partecipanti, debba farsi riferimento non alla effettiva
partecipazione prevista o prevedibile dell‟evento, bensì all‟oggettiva capienza del luogo nel
quale esso è destinato a svolgersi. La capienza massima può essere determinata, previa
una chiara delimitazione dell‟area destinata all‟allestimento, sulla base dei criteri stabiliti
con D.M. del 19-08-1996, modificato dal D.M. 06-03-2001. ( spettacoli e trattenimenti
occasionali svolti all‟interno di impianti sportivi, nonché all‟affollamento delle sale da ballo
e discoteche).
5 Sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, art. 1, comma 2,
modificato dall‟art. 1, comma 1 del d.m. 18 dicembre 2012, e quindi dall‟intervento della
commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo, i luoghi all‟aperto, quali piazze e
aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico
per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per
artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè
installate in aree non accessibili al pubblico. Rimane in tutti i casi l‟obbligo di produrre la
certificazione di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d‟esecuzione a
regola d‟arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché
l‟approntamento e l‟idoneità dei mezzi antincendio.( titolo IX della regola tecnica allagata
al D.M. 19/08/1996).
6 Nel caso in cui siano presenti strutture o impianti con emissione sonore, dovrà essere
trasmessa al Suap la relativa comunicazione quando non si superano le soglie della
zonizzazione acustica comunale, ovvero il Nulla osta di impatto acustico, ( documentazione
di impatto acustico), redatta da un tecnico competente in acustica, con l‟indicazione delle
misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore. Le attività non potranno
essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta ( punto 78 Tab. A alleg. al D.lgs n.
222/2016). E‟ prevista la possibilità per il richiedente di presentare richiesta ai sensi dell‟art.
6, comma 1, lett. h) della legge n, 447/1995, per la concessione di una deroga all‟emissione
e alla immissione dei livelli sonori previsti dal piano di zonizzazione acustica vigente del
comunale.
7 Nel caso di pubblico intrattenimento o spettacolo svolto su suolo pubblico, il richiedente
invia al Suap, prima dell‟inizio della manifestazione, la ricevuta di pagamento della tassa
occupazione suolo pubblico, corrispondente ai mq. dell‟area effettivamente occupata. La
somma è determinata dal settore finanziario – Ufficio Tributi del comune, a cui il Suap invia
telematicamente la pratica. Il titolo abilitativo all‟esercizio dell‟attività, comprende anche la
concessione dello spazio pubblico ( p. 77 tab. A allegata al D.lgs n. 222/2016).
8 Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiosi fuori dei luoghi destinati
al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, è tenuto ad inviare
avviso, almeno tre giorni prima al Questore ( Commissariato di P.S.), con la relazione
descrittiva dell‟evento, le indicazioni delle misure di sicurezza che intende adottare, e una
planimetria dell‟area interessata dall‟evento. Il contravventore è punito con l‟arresto fino a
tre mesi e con l‟ammenda fino a ad euro 51.00 ( art. 25 del Tulps ).
9 Fermo restante, il rispetto delle norme di cui al successivo art. 4, nel corso di
manifestazioni pubbliche, spettacoli o intrattenimenti, previste dal presente articolo è
consentito svolgere:
a) Diffusione musicale con o senza balli con orchestra, posizionata su un palco;
b)Somministrazione di alimenti e bevande, degustazione di prodotti tipici-
vendita/esposizioni di prodotti alimentari e non ( mercatini- fiere – sagre ecc );
c) Installazioni di gazebo, stand o furgoni di ristorazione mobili;
d) Giostre e spettacoli viaggianti;
e) Accensioni di Fuochi- Fuochi d‟artificio “ pirotecnici”;
8
f) Allestimento di impianto provvisorio di illuminazione o luminari;
g) Proiezioni di film, eventi sportivi –concorsi canori o di bellezza, -tombole di beneficenza,
-comizi e dibattiti pubblici sul tema della manifestazione, -cortei ecc.
Per ciascuno di dette attività si applicano le specifiche norme di settore. In particolare:
– Per l‟accensione di fuochi artificiali ( art. 57 del T.U.L.P.S. anche marcati CE), valgono le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell‟Interno n. 559 del 11/01/2001, integrata
con nota del dipartimento della Pubblica Sicurezza , prot. n. 557 del 20/05/2014.
Le accensioni e gli spari devono essere effettuati in luoghi isolati e non nelle immediate
vicinanze di locali pubblici, abitazioni o altri luoghi in cui ci sia affollamento di persone.
I fuochi pirotecnici possono essere accesi non più tardi della mezzanotte nel periodo
invernale e fino alle ore 01,00 nel periodo estivo che va dal 01/06 al 30/09, con eccezione per
ricorrenze o festività patronali.
-Per l’istallazione di un impianto di illuminazione straordinaria occorre trasmettere apposita
certificazione di conformità degli impianti di cui all‟art. 7, del decreto del Ministero S.E. 22-
01-2007, n. 37.
– Per le manifestazioni a premio, la disciplina di cui al d.P.R. n. 430/2001.
10 Ai fini di una maggiore garanzia dell‟ordine, sicurezza pubblica, igiene e sanità, al
traffico ed inquinamento acustico, sono stabiliti nei titoli abilitativi o nella ricevuta della
Scia all‟esercizio dell‟attività di spettacolo e trattenimento pubblico, prescrizioni e
condizioni di esercizio. Il Sindaco può in ogni momento, sospendere, annullare o revocare
la manifestazione /evento, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per inosservanza
delle condizioni e prescrizioni imposte, anche a richiesta degli organi delle forze dell‟ordine
ovvero del Questore. In tutti i casi è fatto obbligo, al proponente, soggetto interessato di
inviare al Questore ai sensi dell‟art. 18, del Tulps , R.D. n. 773/31, il preavviso di pubblica
manifestazione almeno 3 giorni prima dell‟inizio.
11 L‟assenza di autorizzazione/Scia, o il mancato rispetto delle prescrizioni imposte
dall‟autorità a tutela della incolumità pubblica è punibile con una sanzione amministrativa
non inferiore a euro 103,29 e con arresto fino a 6 mesi con conseguente obbligo di
denuncia alla autorità Giudiziaria ( rifer. codice penale artt. 666 e 681), ed al fermo
immediato dell‟attività avviata o alla revoca dell‟autorizzazione.
ART. 3
( Misure di contenimento del rischio in occasione di spettacoli e trattenimenti pubblici
all‟aperto – Direttiva Ministero dell‟Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018- Piano di
sicurezza )
1 Per le attività di spettacolo e pubblici trattenimenti che si tengono in luoghi all‟aperto sul
territorio comunale, l‟organizzatore della manifestazione, ai fini della mitigazione del
rischio, è tenuto a redigere ed inviare al suap in allegato alla richiesta di autorizzazione un
piano di sicurezza che dovrà riportare:
a) REQUISITI DI ACCESSO ALL‟AREA:
– Accessibilità mezzi di soccorso
Larghezza: 3:50 m.
Altezza libera 4:00 m.
Raggio di volta : 13 m.
Pendenza non superiore al 10%
9
Resistenza al carico: almeno 20 t ( 8 sull‟asse anteriore e 12 sull‟asse
posteriore)
Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la
gestione operativa di scenari incidentali configurabili come max –emergenze.
Viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l‟area
della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupati.
b) PERCORSI DI ACCESSO ALL‟AREA DI DEFLUSSI DEL PUBBLICO:
– I varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione devono avere caratteristiche
idonee ai fini dell‟esodo in caso di emergenza oppure dovrà essere previsto un
sistema di esodo completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.
–
c) CAPIENZA DELL‟AREA DELLA MANIFESTAZIONE:
– Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima,
avendo come riferimento una densità di affollamento massimo pari a 2 persone/m2.
L‟affollamento definito dal parametro sopra citato, dovrà essere comunque
verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dell‟area, applicando il
parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di
allontanamento non dovrà essere inferiore a a tre, ed essi dovranno essere collocati
in posizione ragionevolmente contrapposte.
– La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di
vie d‟esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m. Gli ingressi alle aree delimitate
dell‟evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi
quali, ad esempio, l‟emissione di titolo di accesso gratuito ovvero conta-persone.
d) SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI:
– Per l‟affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta ai fini di Safety la
suddivisione in settori.
– Per l‟affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà
prevedere la separazione in almeno due settori.
– Per l‟affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in
almeno tre settori.
I settori dovranno essere realizzati secondo i requisiti e lo schema indicati nella
direttiva del Ministero dell‟Interno n. 1101/1/110 (10) del 18.07.2018.
e ) PROTEZIONE ANTINCENDIO
– Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità
estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere
integrati con estintori carrellati da posizionare nell‟area del palco/scenografia.
Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di
almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione
dell‟organizzatore.
– In manifestazioni ove si prevista l‟affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere
richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all‟art. 18 D.lgs 8 marzo 2006 n.
139, con l‟impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate
dal D-M- Interno 22.febbraio 1996, n. 261.