La riscossione dei tributi, gestita da concessionarie che si sono avvicendate nel cessato comune di Corigliano Calabro, di Rossano e nel nuovo Comune di Corigliano-Rossano, è garantita da norme statali e da norme regolamentari, quest’ultime, deliberate dall’Ente Pubblico di riferimento.
Il diritto del comune nel richiedere il pagamento del Tributo e/o della Tassa, che sono due cose distinte, si collega con l’obbligo del contribuente di sopportare l’onere e quindi il pagamento – (non sempre dovuto) -;
La snellezza normativa nel richiedere il pagamento del Tributo e/o della tassa ed a mezzo di un unico atto “amministrativo”, non deve essere confuso con una gestione “allegra” e da parte di chi gestisce il servizio di riscossione, poiché se così fosse, e pare che in tanti atti procedimentali l’accostamento a tale ultima discrezione procedurale di notifica e richiesta continua di solleciti, porta all’innesco di reati sanzionabili dalle competenti autorità giudiziarie.
Piu’ in particolare si vuole porre l’attenzione sulla metodologia della riscossione adottata, senza però sgretolare, strumentalmente, il diritto alla citata riscossione.
Il dovere del contribuente si colloca nell’obbligo di pagamento del Tributo e/o della Tassa, ma non deve assolutamente inquadrare il contribuente stesso in una gratuita precostituzione e da parte del Concessionario e/o dell’ente di un un cattivo soggetto pagatore; questo concetto si colloca nella errata metodologia procedurale del concessionario di richiedere, ad esempio, con piu’ solleciti, pagamenti di Tributi e/o tasse di anni pregressi, utilizzando l’ ”arma”, – (ad esempio dell’ingiunzione) – a cui vengono aggiunti interessi maturati e sanzioni, che rendono la pretesa molto piu’ onerosa ed in molti casi, e come notoriamente ormai conosciuta da tutti, in violazione dei diritti dei contribuenti.
I solleciti che vengono “buttati” per terra in buste chiuse ed avanti l’uscio di casa del contribuente e/o inserite nelle cassette della posta del condominio, costituiscono anch’sse una metodologia ingannevole ai danni del contribuente, il quale, si pensi in genere, e non solo, alle persone anziane, non essendo in grado di ritrovare le ricevute dei presunti e pretestuosi pagamenti richiesti, per paura e solo per paura di essere oggetto di aggressione molto piu’ onerosa, si ritrovano a dover ripagare quanto in verità ed in realtà era già stato oggetto di versamento ed in favore del Comune.
La concessionaria e quindi il Comune se volesse agire in trasparenza, di cui tanto se ne decantano le gesta, piuttosto che reinviare solleciti, ove si fa riferimento ad un diritto di credito, tra l’altro consolidato, e quindi magari non piu’ opponibile, dovrebbe motivare la richiesta indicando nel sollecito stesso le eventuali certificazioni telematiche acquisite che relativamente al pagamento sollecitato non si sono riscontrate quietanze al riguardo – (Dette ispezioni, magari presso Banche e/o Poste, etc, ed attraverso l’interlocuzione con il contribuente, avrebbero il solo scopo
di dimostrare, formalmente, che nei canali di riscossione propri della concessionaria e/o del comune, e per l’anno di riferimento oggetto di richiesta, non sono stati rinvenuti i precitati e presunti pagamenti richiesti) –. Risulta piu’ facile richiedere, con il detto sollecito, il pagamento, piuttosto che fornire un servizio trasparente al cittadino/contribuente – .
Sollecitare per “estorcere/richiedere” indirettamente il presunto pagamento è sbagliato, ma sollecitare per dimostrare l’esistenza del debito è trasparenza ed ancor piu’ salvaguardia dei diritti e doveri del contribuente.
Le duplicazioni di richieste di pagamento sono tantissime e notorie e magari chi ha conservato le ricevute di pagamento di anni addietro è riuscito, in autotutela, a farsi annullare l’avviso; chi, invece, non può neanche permettersi di conferire mandato ad un professionista per la richiesta in autotutela o non è riuscito a ritrovare le dette ricevute, si è ritrovato nel dovere ripagare quanto, magari, già pagato. (Non venendo effettuata la detta certificazione, non sapremo mai se il contribuente ha pagato due volte; resta allora da chiedersi: se il contribuente ha pagato due volte i denari di quest’ultimi restano nella casse di chi? E se così fosse si è in presenza di un reato penale che nessuno sino ad oggi ha avuto il coraggio almeno di fare emergere; serve solo con la certificazione formale e deve essere l’Ente e quindi il concessionario Tributi a dimostrare il mancato pagamento del contribuente; solo così si è in presenza della tanto decantata trasparenza.
Infine, ma con sintetica ricostruzione, si vuole evidenziare che il pagamento della Tassa/canone dell’acqua, nella cui richiesta si rinvengono voci quali il costo della Depurazione della stessa, appare opportuno far emergere che non trattasi di Tributo, imposta, e/o contributo, bensì di una Tassa per un servizio pubblico che l’Ente (non) offre.
Pertanto se il servizio non viene offerto nulla è dovuto, poiché il contribuente non riceve nulla dal Comune; non basta asserire che gli impianti di Depurazione esistono, se poi gli stessi non funzionano; quindi in questo caso la Tassa sulla Depurazione non è dovuta, poiché manca la prestazione e quindi la controprestazione non è dovuta in base a tale elementare norma di diritto civile.
Per chi ha pagato il costo della Depurazione ha diritto al rimborso, per chi invece si vede richiesto il costo della depurazione il Comune dovrebbe, in ragione degli elementi riferiti sulla dovutezza o meno di detto costo, omettere di richiedere il pagamento non restando altro al contribuente che rivolgersi al Giudice, con ulteriori anticipazioni per il pagamento di prestazioni professionali e quant’altro; Oltre al danno pure la beffa. – (Le cause intentate presso l’Autorità Giudiziaria sono state vinte, dopo tempo, dal contribuente e con i consueti danni a carico del Comune) –.
Gli elementi interpretativi e sulla Depurazione sono stati tratti da Sentenze della Suprema Corte di Cassazione: a) Cass. n.335/2008; b) Cass. n.14042/2013; c) Cass. nn.11270/2020.
Corigliano-Rossano 01.03.2022
Il Movimento Corigliano Centro Storico
Luzzi Giorgio