Altro che strumentalizzazioni! Sulla questione dei solleciti di pagamento bollette che letteralmente “piovono” da qualche tempo a questa parte nelle case dei cittadini,
in particolare di quelli residenti nell’area urbana di Corigliano, si registra una secca replica in un comunicato stampa a firma non solo della Confconsumatori di Corigliano Rossano ma anche della medesima associazione di categoria di Lamezia Terme, realtà sempre presente e operativa nelle materie di propria competenza. Una smentita da cima a fondo di quanto asserito dal vicesindaco Maria Salimbeni in un’apposita nota dei giorni scorsi.
“L’esigenza di fornire chiare e inequivocabili informazioni giuridiche ai cittadini ci spinge come associazione dei consumatori a replicare al comunicato stampa del 26 gennaio 2022 del Comune di Corigliano Rossano nel quale il vicesindaco, facendosi portavoce, invitava ad abbassare i toni della discussione e ad evitare strumentalizzazioni su questioni che non trovano fondamento nelle norme e che, invece, continuano a generare disinformazione e confusione nei cittadini. Addirittura sosteneva che “… il rischio potrebbe essere quello di far pagare ai cittadini penalità per eventuali importi non corrisposti…”. Ebbene, di norme giuridiche intendiamo parlare poiché la questione della prescrizione biennale trova fondamento nella legge e il cittadino ha il diritto irrinunciabile di essere informato in maniera corretta proprio per evitare quella disinformazione e quella confusione – richiamate dal vicesindaco – che, precisiamo, non sono mai generate dalla conoscenza ma solo dalla ignoranza dei propri diritti e delle leggi che il Legislatore emana a tutela dei cittadini. Alle norme di legge – scrivono i responsabili associazione – deve conformarsi l’operato dell’Amministrazione comunale e non, piuttosto, ad un’arbitraria, inesatta ed opportunistica interpretazione di esse. La legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha previsto nell’art. 1 comma 4 che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico, il diritto al corrispettivo si prescriva in DUE ANNI e nel comma 10 ne ha limitato l’applicazione alle sole fatture LA CUI SCADENZA SIA SUCCESSIVA: Per il settore elettrico al 1° marzo 2018; per il settore del gas al 1° gennaio 2019; per il settore idrico al 1° gennaio 2020. La disciplina di rango primario è stata poi integrata da ARERA con le Delibere attuative nn. 547/2019/R/Idr e 186/2020/R/Idr che hanno introdotto specifici obblighi del gestore nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni. Innanzitutto l’obbligo di evidenziare in maniera chiara la presenza in fattura di importi riferiti a consumi vecchi più di due anni, differenziandoli dagli importi relativi a consumi risalenti a meno di due anni. In alternativa può essere emessa una fattura contenente solo gli importi relativi a consumi vecchi più di due anni. Inoltre, deve integrare la fattura con una pagina iniziale aggiuntiva contenente: un avviso testuale in cui si spiega che la fattura contiene anche importi per consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati in applicazione della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) come modificata dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/19); l’invito a comunicare tempestivamente la volontà di eccepire la prescrizione relativamente ai suddetti importi inoltrando il modulo che il gestore deve fornire: l’ammontare degli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni; un recapito postale e un indirizzo di posta elettronica del gestore a cui sia possibile inviare il modulo con il quale si eccepisce la prescrizione. Ricordiamo poi che in caso di presentazione di un eventuale reclamo, l’utente ha diritto alla sospensione del pagamento fino a quando non sia stata verificata la legittimità della condotta del gestore. Il quadro normativo illustrato legittima quindi ogni cittadino, al quale venga recapitata una bolletta riferita a consumi risalenti a più di due anni a controllare la data di scadenza ed eventualmente, eccependone la prescrizione, a non pagare. Nel caso che interessa i cittadini di Corigliano Rossano, siccome le bollette inviate dal Comune per i ruoli idrici 2018 e 2019 sono state recapitate tra dicembre 2021 e gennaio 2022, non vi è dubbio che la normativa sulla prescrizione biennale trova piena applicazione e impone un’attenta lettura delle fatture”.
“A tal proposito la Confconsumatori ribadisce la sua totale disponibilità a fornire ai cittadini l’assistenza necessaria per verificare la correttezza della fatturazione e per attivare tutte le procedure che consentono di far valere il diritto alla prescrizione, per la cui operatività conta la data di scadenza della bolletta e non il fatto che la stessa sia riferita ai consumi antecedenti o successivi al primo gennaio 2020! La data di scadenza costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dal vicesindaco del Comune di Corigliano Rossano, un valido discrimine in ordine agli anni che possono fatturarsi e, l’affermazione con la quale esordisce il comunicato stampa: “……..sul tema del ciclo di fatturazione del servizio idrico negli anni 2018-2019, le fatture riferite ai consumi prima del primo gennaio 2020 si prescrivono in 5 anni; quelle successive dopo 2….” è da considerarsi totalmente inesatta, tant’è che risulta autosmentita con il successivo richiamo dell’art. 1 comma 10 legge 205/2017. Ma le incongruenze ravvisabili nel comunicato stampa non finiscono qui. Infatti, a parte la confusione tra consumi legittimamente fatturati e consumi risalenti prescritti in virtù, ripetiamo, della linea di demarcazione segnata dalla data di scadenza della bolletta, è utile sottolineare che, introducendo la prescrizione biennale, il Legislatore non ha inteso tutelare “il legittimo affidamento dei soggetti creditori” bensì i consumatori, al fine di arginare il problema delle maxi bollette contenenti maxi conguagli. Solo un’interpretazione distorta delle norme vigenti può avallare la posizione dell’Amministrazione comunale che si ostina a negare il diritto dei cittadini al riconoscimento della prescrizione solo ed esclusivamente per finalità economiche che, nel caso di specie, contrastano con i principi di trasparenza e correttezza che hanno ispirato il Legislatore. Ed allora – proseguono dalla Confconsumatori – non può parlarsi di strumentalizzazione quando si fa informazione sui diritti riconosciuti per legge, né tantomeno si può auspicare una rinuncia a farli valere per il timore di incorrere in penalità per mancato pagamento di ciò che potrebbe essere non dovuto. Invitiamo quindi tutti gli utenti ad una condotta responsabile, attraverso periodiche autoletture, il controllo della data di scadenza delle bollette ricevute, la verifica dei consumi fatturati, il reclamo laddove ricorrano i presupposti per contestare i consumi addebitati e risalenti a più di due anni in quanto potrebbero risultare non dovuti. Alla luce di quanto emerso fino ad ora, la Confconsumatori si dichiara innanzitutto disponibile ad un tavolo di confronto con le autorità comunali, ritenendo che la tutela dei diritti dei cittadini costituisca un obiettivo comune. Naturalmente continuerà l’attività di informazione e laddove, risultasse impossibile un dialogo con l’Amministrazione comunale, la nostra associazione non esiterà ad inviare formale segnalazione alle Autorità competenti al fine di scongiurare ulteriori, inaccettabili violazioni dei diritti dei consumatori”.
Fabio Pistoia