Diritti dei consumatori per viaggi ed eventi cancellati
Sia Trenitalia che Italo consentono rimborsi integrali a chi ha rinunciato volontariamente al viaggio. Ma a precise condizioni. Trenitalia rimborsa – con bonus elettronico – i viaggi acquistati entro il 23 febbraio per qualsiasi viaggio e indipendentemente dalla tariffa acquistata. La richiesta dovrà essere presentata entro il primo marzo 2020 e si potrà fare o sul sito di Trenitalia o in qualsiasi biglietteria. Solo per i biglietti regionali il rimborso in biglietteria sarà immediato, con riaccredito sullo strumento di pagamento utilizzato.
Stessa modalità anche per chi lo richiede online, anche se in questo caso – per chi ha pagato in contanti – non sarà ovviamente immediato. Condizioni un po’ più complicate per i clienti di Italo. Potranno chiedere il rimborso solo per i viaggi “da realizzarsi entro il primo marzo nelle zone interessate dal contagio epidemiologico” acquistati entro il 23 febbraio scorso. Sono quindi esclusi i viaggi da e per Salerno e Napoli, Roma e Firenze (anche se dopo la scoperta di un caso nel capoluogo toscano è possibile che Ntv garantisca rimborsi anche per questi viaggi). Il rimborso sarà erogato tramite voucher utilizzabili sul sito di Italo. Tutte le informazioni pratiche sono disponibili su una pagina web appositamente dedicata.
Viaggi in aereo
Il primo consiglio è quello di consultare lo speciale dedicato al Coronavirus sul sito “Viaggiare sicuri”. Qui è possibile avere informazioni aggiornate sulle misure di contenimento previste dai Paesi di tutto il mondo. In caso di volo cancellato, se la tratta parte o arriva in un aeroporto Ue si applica il regolamento europeo, che prevede il rimborso o la riprotezione. Non il risarcimento, però, visto che si tratta di cause indipendenti dalla compagnia aerea. Al contrario delle compagnie ferroviarie, i vettori aerei non prevedono alcun rimborso per chi rinuncia volontariamente a viaggiare, tuttavia è prevista la restituzione delle tasse aeroportuali purché la rinuncia avvenga prima del check-in.
Come funziona il rimborso per i pacchetti turistici
Sì al rimborso anche per chi ha prenotato un volo e un albergo tramite agenzia turistica. La legge italiana, che recepisce la direttiva europea 2015/2302, prevede che il consumatore non debba pagare alcuna penale né perdere un euro sia nel caso in cui il pacchetto venga cancellato dall’organizzatore, sia nel caso in cui la decisione non sia stata presa dall’organizzatore. Il rimborso deve essere accreditato entro 14 giorni dalla richiesta. Se la causa dell’annullamento è di forza maggiore (e la creazione di zone rosse per contenere l’epidemia lo è) non si ha però diritto ad alcun risarcimento danni.
Hotel
Chi ha prenotato una stanza in una struttura che si trova in una “zona rossa”, cioè isolata per limitare la diffusione del contagio, può annullare la prenotazione e chiedere la restituzione della caparra (se ne è stata versata una) oppure concordare con l’albergatore lo slittamento della prenotazione ad altra data. Si tratta di un diritto che non dovrebbe essere negato visto che la rinuncia è dovuta a una evidente causa di forza maggiore. Stesso discorso per tutte le gite scolastiche, bloccate da un decreto del governo. Anche in questo caso le famiglie possono chiedere il rimborso delle somme già versate. Se si chiede la disdetta per prenotazioni in strutture non interessate dall’infezione, la restituzione della caparra o di tutta la somma è a discrezione dell’albergatore.
Scuola
L’annullamento delle gite d’istruzione, disposto dal Consiglio dei Ministri tra le misure per evitare la diffusione del Coronavirus, porta con sé una conseguenza pratica per le famiglie che avevano già versato una quota (oppure il saldo) all’istituto scolastico in vista del viaggio. Chi dovrà rimborsare il denaro? Confconsumatori interviene per confermare che non ci sono dubbi a proposito: «Leggiamo sulla stampa – fanno sapere dall’associazione – che la soluzione del caso spetterebbe al Ministero. Anzi, che sarebbe il Miur addirittura a dover farsi carico del rimborso. Insomma, il solito scaricabarile. Non è così. Il Codice del Turismo , al quarto comma dell’articolo 41, parla chiaro: il contratto di viaggio deve ritenersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Alla luce di questo, dunque, gli istituti scolastici sono tenuti a restituire alle famiglie, senza bisogno di alcuna richiesta, le somme percepite per i viaggi d’istruzione, che siano acconti o saldi. Neppure gli organizzatori, cioè le agenzie di viaggio o i tour operator, hanno diritto ad alcuna somma: non possono lamentare la restituzione di spese o indennizzi di nessun genere». Confconsumatori lancia un appello: «Invitiamo gli istituti scolastici a bonificare immediatamente le somme che spettano ad ogni famiglia, senza sottoporle a ulteriore inutile stress. Salvo, naturalmente, che le scuole intendano valutare di riproporre la gita in un altro periodo dell’anno, se possibile. Qualora sorgessero controversie, e ci auguriamo che non ce ne siano, confidando che i dirigenti scolastici vogliano adottare comportamenti virtuosi, le famiglie possono rivolgersi ai nostri sportelli».
Fabio Pistoia