In totale accoglimento delle richieste avanzate dal penalista Avv. Francesco Nicoletti il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Castrovillari ha assolto in tre diversi e distinti processi il 30enne S.P., pluripregiudicato rossanese, dall’accusa della violazione del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
LE ACCUSE In qualità di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, giusto Decreto emesso dal Tribunale di Cosenza – Sezione Misure di Prevenzione, l’uomo era accusato di non aver osservato le prescrizioni imposte. Nello specifico: il rientro a casa entro le ore 20.00 nel periodo autunnale e invernale, entro le ore 21.00 nel periodo primaverile ed estivo; l’uscita da casa non prima delle ore 7.00 del mattino senza comprovata necessità e comunque senza averne data tempestiva notizia all’Autorità preposta alla sorveglianza.
In particolare, la Polizia Giudiziaria aveva accertato che il 30enne non era presente nella propria abitazione negli orari indicati, con contestazione della recidiva generica. I Carabinieri appartenenti alla Legione Carabinieri Calabria, infatti, nonostante i dovuti e ripetuti accertamenti, non avevano trovato l’uomo a domicilio. In tali occasioni i militari avevano redatto tre distinte e diverse relazioni di servizio da cui erano scaturite tre comunicazioni di notizie di reato con la celebrazione di tre distinti processi a carico del pluripregiudicato.
I PROCESSI La difesa dell’imputato ha chiesto e ottenuto di poter celebrare tutti e tre i processi nelle forme del rito abbreviato. Richiesta che è stata ammessa dal GUP del Tribunale di Castrovillari.
Al termine di ciascun singolo processo, la Pubblica Accusa ha chiesto la pena della reclusione, nello specifico a mesi 6 per un processo, a mesi 4 per l’altro e, per l’ultimo, ad anni 1 ritenuto l’aumento della pena per la recidiva nonché la diminuzione per via del rito alternativo.
All’esito dell’iter processuale, il Gup, accogliendo in toto le richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
(comunicato stampa)