Dichiarazioni del Commissario in contrasto con la Corte dei Conti?
Continua a tenere banco in città la vicenda dei bandi dirigenziali nel Comune di Corigliano Rossano, oggetto di discussione tra forze politiche, associazioni e cittadini. Qualche giorno fa il Commissario Bagnato ha risposto alle segnalazioni pervenute da più parti, ma la polemica è ancora accesa, anzi quasi scottante.
Infatti l’avvocato Russo, dell’Associazione Rossano Pentastellata, “.. non ha ritenuto convincenti le giustificazioni raffazzonate dal Commissario straordinario…”, precisando ancora una volta che “…L’esperienza pregressa richiesta, a prescindere dal rapporto fiduciario, resta comunque di un quinquennio..”
Adesso, da più parti vengono ritenute confliggenti le affermazioni del Commissario Bagnato secondo cui “..I requisiti richiesti sono sia quelli previsti per legge (esperienza pluriennale come previsto dalla norma e non necessariamente quinquennale)…” con quanto invece chiarito al riguardo nella recente giurisprudenza in materia. E’ appena il caso di ricordare che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti lombarda, con sentenza n. 91 del 22 giugno 2017, preso atto che la nomina di un dirigente era avvenuta al di fuori dei criteri stabiliti dalla legge, e considerando che il soggetto cui era stato conferito l’incarico apicale non aveva quei doverosi elevatissimi requisiti di professionalità ed esperienza, ha condannato tutti gli autori del provvedimento in questione per il danno erariale cagionato all’Ente dall’assunzione (a tempo determinato) illegittima. I giudici contabili invero ribadivano che l’art. 19, comma 6, del D.L.vo n. 165 del 2001 costituisce principio generale in materia, ed hanno rilevato che il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la Pubblica Amministrazione, occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi di funzioni dirigenziali a tempo determinato e, soprattutto, possedere assai elevati requisiti culturali professionali per il conferimento dei medesimi incarichi. Ad ulteriore conferma si richiama la sentenza del Tribunale di Pavia, nelle vesti di giudice del lavoro, 9 giugno 2017, n.169, che, annullando un incarico dirigenziale a contratto per carenza di requisiti del destinatario, fornisce una visione molto chiara e innovativa in giurisprudenza delle regole derivanti dagli articoli 110, comma 1, del dlgs 267/2000 e 19, comma 6, del dlgs 165/2001.
A questo punto, in molti, tra i contestatori delle modalità d’attuazione di tale bando, concordano con Flavio Stasi, portavoce del Movimento Corigliano-Rossano Pulita, che ha annunciato che “…Anche su questa vicenda, come fatto per l’ultima amministrazione di Rossano, insieme a quelle forze con le quali ci stiamo occupando da tempo di trasparenza ed anti-corruzione, coinvolgeremo le autorità di controllo”.
Fabio Pistoia