Nella più totale indifferenza delle istituzioni continua il grido di aiuto di alcuni concorsisti affinché vi sia lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico di autisti scuolabus. “Il calvario – spiegano in una nota i componenti del Gruppo DAS (Diritto allo scorrimento) – è iniziato circa 11 anni fa quando, espletato il concorso, veniva approvata la graduatoria di merito con delibera del commissario prefettizio n. 31 del 19/01/2007 e ancora oggi in corso di validità, come pure lo sarà per il 2019.
Gli aspiranti autisti idonei attendono da anni che vengano assunti secondo procedura di scorrimento della graduatoria, purtroppo, loro malgrado, hanno dovuto apprendere che anche per quest’anno scolastico, come lo è stato per gli anni passati ed in piena violazione delle disposizioni normative e con atti che, verosimilmente, si è fatto lecito affidare le mansioni di conducenti di scuolabus a personale inquadrati in categoria inferiore a quella richiesta per svolgere la mansione di autista scuolabus”.
Tale personale, proseguono dal Gruppo DAS, “ha svolto e svolge mansione di autista scuolabus in modo del tutto arbitrario (non risulta allo stato attuale nessun affidamento di mansione superiore), sottoponendo lo stesso Ente a responsabilità civili e conseguenti possibili condanne di risarcimento danni in caso di sinistri e/o infortuni; inoltre vista la continua corresponsione di stipendi inferiori a quanto stabilito dal CCNL, si ravvisano violazioni dell’articolo 603-bis del Codice penale ricordando che ai fini del presente articolo costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato. Al di là dell’ingiustizia del diritto negato, i Dirigenti, quasi tutti provenienti dall’Area Urbana Rossano, continuano a privilegiare nel programmare per lo scorrimento e le assunzioni di personale in maniera campanilistica le graduatorie redatte solo dall’ex Comune di Rossano e per qualifiche che allo stato attuale risultano essere superflue al nuovo Ente Corigliano-Rossano, ignorando, in tal modo il diritto allo studio che hanno i ragazzi di alcune contrade dell’Area Urbana Corigliano, tipo Torriccella e Piana Caruso, prive di servizio che non viene erogato per mancanza di personale, nonostante presso l’autoparco Area Urbana Rossano vi siano numerosi scuolabus fermi e nuovi di pacco”.
“Nonostante le numerose denunce a Procura, Prefettura e Corte dei Conti e di cui abbiamo reso edotte anche l’Amministrazione in incontri con Dirigenti e Sub Commissario, e che per tutta risposta abbiamo ottenuto citando F. Guccini “ …col ghigno e l’ignoranza dei primi della classe…”, un “nessuno di questi organi ha potere decisionale sul nostro operato”. In riguardo all’utilizzo di personale non qualificato per l’Area Urbana Corigliano e soprattutto Area Urbana Rossano (dove allo stato attuale risulta idoneo un solo autista scuolabus che può svolgere tale mansione) – proseguono dal Gruppo DAS – abbiamo ricordato ai Dirigenti che adibire i lavoratori dell’Ente allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle che gli spetterebbero da contratto CCNL comporta che: “Il pubblico dipendente che provoca un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione per cui lavora è obbligato a risarcire l’ente personalmente”. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il Dirigente adibisca un lavoratore dell’ente pubblico allo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle che gli spetterebbero da contratto: così facendo, infatti, verrebbe violato l’articolo 52 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, che vieta l’assegnazione a mansioni superiori del dipendente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Il dirigente, in questo caso, risponde personalmente del maggiore onere conseguente (ovvero della maggiore retribuzione dovuta al sottoposto), ove abbia agito con dolo o colpa grave. In primo luogo è certamente da escludere la responsabilità in capo al Dirigente ove egli abbia assegnato le mansioni superiori nei due casi consentiti dall’articolo 52 comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ossia, sempre ove ricorrano obiettive esigenze di servizio, qualora vi sia vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici nel caso siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, oppure nell’eventualità in cui sia necessaria una sostituzione di un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Al di fuori dei casi appena citati, l’assegnazione delle mansioni superiori è nulla e il dirigente risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. E che l’impiego improprio e difforme da quando dettato dal D.Lgs. 468/97 che disciplina i progetti dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) di cui ricordiamo “Non possono essere impiegati a copertura di carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell’ente e/o in servizi che l’ente potrebbe dare in appalto a terzi”, “I lavoratori impegnati in L.S.U. o L.P.U. devono svolgere esclusivamente le attività straordinarie per le quali sono chiamati e comunque le sole attività indicate nei progetti”.
Molto dure le conclusioni del Gruppo DAS impegnato per la risoluzione dell’annosa vicenda: “Ma questi Dirigenti con spocchia e superiorità di chi se ne infischia delle norme, anche se la vicenda dovesse arrivare alla ribalta nazionale, ci hanno liquidato con un “fate quello che volete”, un po’ come dire citando ancora F. Guccini “…tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese in questo benedetto assurdo bel paese…”, tanto quel qualcuno non saranno di certo loro ma la comunità”.
Fabio Pistoia