In data 30.03.2015, con Deliberazione n.8 di Consiglio Comunale, è stato approvato, senza l’apposizione del parere di regolarità contabile, il “Regolamento per la disciplina delle missioni degli amministratori e del personale dipendente” (http://trasparenza.comune.coriglianocalabro.cs.it/corigliano/mc/mc_attachment.php?mc=14841). In realtà, era già presente un regolamento che disciplinava il rimborso spese per i soli dipendenti e, con l’approvazione di tale nuovo regolamento, l’Amministrazione ha inteso non solo estendere anche agli amministratori la possibilità di usufruire di tali rimborsi ma anche aumentare l’entità degli stessi,
posto che prima era previsto un ristoro pari al costo di un litro di benzina ogni 15 chilometri percorsi per poi passare ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni singolo chilometro percorso. In pratica, considerando ad esempio il prezzo della super pari ad 1.5 €, l’entità del rimborso spese è letteralmente triplicata, oltre ad esserne stata ampliata la platea dei beneficiari e infatti, immaginando un’ipotetica missione di 150 km, il rimborso spettante con l’utilizzo del mezzo proprio è passato da 15 € a ben 45 €. Nella Deliberazione Consiliare è ben specificato come il parere di regolarità contabile non sia dovuto “in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate” riprendendo testualmente la vecchia normativa quando, invece, il novellato art. 49 del TUEL si riferisce esplicitamente alla necessità di richiedere il parere contabile ogni qualvolta possano manifestarsi“riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente”, ed e’ del tutto ovvio come i rimborsi spese chilometrici abbiano un evidente riflesso diretto sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente.
In questo caso, l’approvazione di un regolamento che prevedesse fin da subito non solo l’estensione della platea dei beneficiari ma anche l’aumento dell’importo alla base del rimborso comportava, già all’atto dell’approvazione dello stesso, un aumento di spesa anche perché all’epoca era già presente nella Giunta Comunale un amministratore non residente sul territorio e, comunque, l’aumento di spesa avrebbe riguardato anche l’importo posto a base del rimborso per le missioni dei dipendenti. La vicenda della necessaria apposizione del parere contabile su di un atto comportante aumento di spesa immediato è stata ulteriormente affrontata con la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa, sez. giurisdizionale siciliana, n. 942 del 16 ottobre 2012. Nella sentenza in commento si stabilisce come “la deliberazione carente del parere del responsabile del servizio finanziario e comportante impegno di spesa presenta profili di indubbia contrarietà al chiaro disposto della legge”. (Cons. Stato, sez. V, n. 808 del 15 febbraio 2000)”. Infatti, “a differenza di quanto affermato da alcune decisioni dei Tar, il Consiglio ritiene che la violazione della norma che impone (tra l’altro) il parere di regolarità contabile determini l’illegittimità della relativa delibera (Cons. Stato, sez. V, n. 808 del 15 febbraio 2000) perché si tratta di disposizione che ha l’importante finalità di mettere al corrente l’organo politico (la Giunta o il Consiglio) dell’incidenza della deliberazione sul bilancio comunale, fermo restando che detti pareri non pongono alcun limite alla potestà deliberante di quest’ultimo” (Corte dei conti reg. Sicilia, sez. giur., n. 1058 del 23 marzo 2011)” a patto che, così come previsto al comma 4 dell’art. 49 del TUEL, l’Amministrazione dia adeguata motivazione del perché non abbia voluto uniformarsi all’eventuale parere negativo del responsabile finanziario.
Ammesso e non concesso si volessero tralasciare le precise indicazioni contenute nella Delibera n.12/2014, emanata dalla Corte dei Conti, le quali precludono all’Ente l’assunzione di qualsiasi tipologia di spesa non obbligatoria per Legge, la lettura del testo di tale Deliberazione Comunale suscita tanto diversi quanto curiosi interrogativi: l’art.2 comma 2 di tale Regolamento stabilisce che “le missioni dei componenti la Giunta devono essere autorizzate dal Sindaco… nei limiti dei fondi previsti.” Quali sarebbero e a quanto ammonterebbero questi “fondi previsti” per il rimborso spese degli amministratori? Ed in quale recondito capitolo di spesa in bilancio sarebbero stati individuati posto che, essendo mancante l’apposito parere di regolarità contabile, ed essendo una spesa non solo aumentata nella sua consistenza ma anche nel numero dei beneficiari, visto che prima era prevista solo per i dipendenti e solo per 1 litro ogni 15 km, di certo il responsabile finanziario non avrà potuto prevederli a bilancio posto che non gli è stato chiesto nessun parere preventivo per l’istituzione e/o l’aumento degli stessi? Gli amministratori/dipendenti del Comune di Corigliano stanno provvedendo a recarsi in missione per mezzo del trasporto pubblico, utilizzando un mezzo comunale o solo ed esclusivamente con il proprio mezzo personale? Tanto più che l’art.3.2 dello stesso regolamento comunale stabilisce come gli amministratori/dipendenti possano essere autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo solo ed esclusivamente “quando non vi sia disponibilità di alcun mezzo dell’Ente” e quando l’”utilizzo del mezzo proprio risulta più conveniente per l’Ente rispetto all’utilizzo del mezzo pubblico”. Anche perché, atteso il nuovo rimborso previsto e pari ad “1/5 del prezzo della benzina verde per ogni kilometro praticato alla pompa dalla Società Agip” per alcuni i rimborsi spettanti assumerebbero più la consistenza di un secondo stipendio che quella di un semplice ristoro. E che sia così lo dimostra la stessa Determinazione n. 88 del 18 febbraio 2016 del Settore Affari Generali con la quale sono stati impegnati oltre 10’000 euro per 6 mesi dando già per scontato (considerati 20 gg mensili a testa per 6 mesi) non solo come gli amministratori fuori sede avessero assicurato a prescindere la loro presenza in Comune ogni singolo giorno lavorativo, non solo come il Sindaco avesse già previamente autorizzato 240 trasferte giornaliere a/r in 6 mesi ma, al contempo, come fosse già stata data per scontata l’economicità dell’utilizzo del mezzo proprio piuttosto che del mezzo pubblico nonostante come, ovviamente, per l’Ente risulterebbe molto più economico l’esatto contrario e ovvero l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico e non certo il mezzo personale. Ma le curiosità non finiscono qui. Ci si chiede, inoltre, per quale motivo utilizzare a base del rimborso il prezzo della benzina verde e non il più economico gasolio e, soprattutto, perché utilizzare quale base di riferimento il prezzo dell’Agip, notoriamente più caro rispetto, ad esempio, a quello praticato dai numerosi distributori “bianchi” dei quali pullula il nostro territorio.
Purtroppo, però, non è finita qui. Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 17, c. 31 del d.l. 78/2009 convertito dalla l. 102/2009, con le delibere n. 8/2011 e n. 21/2011 hanno chiarito come al dipendente/amministratore “non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dall’art. 8 della l. n. 417/1988, anche nell’ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico (in tal senso anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010 n. 36). Diversamente opinando, secondo le Sezioni Riunite, si svuoterebbe di significato la portata dell’innovazione introdotta dalla norma in questione, considerato che anche nel sistema pregresso, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva un’accurata valutazione dei benefici per l’ente.” La Corte dei Conti ritiene “possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.” Ma le stesse Sezioni Riunite hanno ben specificato come ”attraverso la regolamentazione interna l’Amministrazione non può reintrodurre il rimborso delle spese sostenute sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988; tale modo di operare, infatti, costituirebbe una chiara elusione del dettato e della ratio del citato art. 6, c. 12, del d.l. n. 78/2010 (Stabilizzazione Finanziaria”). (Corte dei Conti Sez. Riunite n.21/2011)
E, tanto per rigirare il coltello nella piaga, un recente parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Piemonte (Delibera n.390/2013), facendo ovviamente proprie le conclusioni delle Sezioni Riunite, ha de facto ribadito come sia assolutamente precluso, “pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, il rimborso dell’indennità chilometrica, commisurata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina, ferma restando la possibilità per l’ente locale di prevedere forme di ristoro dei costi sostenuti “per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto” (in termini sezione Emilia-Romagna n.208/2013 e sezione Campania n.21/2013, sezione Lazio 4/2012).”
Detto ciò, attese le prescrizioni ricevute dalla Corte dei Conti, attese le precarie condizioni economico-finanziarie dell’Ente, attese le condizioni in cui versa la Città ed attesa la presenza sul territorio di numerosissime famiglie in difficoltà, avrei piacere di sapere se i Sigg.ri Consiglieri di maggioranza ed opposizione reputino opportuno l’Ente provveda a spendere i soldi pubblici dei contribuenti con tali modalità. {jcomments off}