Rimangono sequestrati gli impianti di depurazione comunali di località Cantinella e Apollinara. La decisione è stata assunta nei giorni scorsi dai giudici della Corte suprema di Cassazione di Roma, che erano stati chiamati a pronunciarsi dal rappresentante legale della società Impec che gestisce, per conto del comune, la manutenzione degli impianti di depurazione.
Come si ricorderà il 4 settembre del 2015 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Castrovillari, convalidava i decreti disposti di urgenza rispettivamente dal P.m. e dalla polizia giudiziaria ed emetteva due distinti decreti di sequestro preventivo degli impianti di depurazione l’uno in località Cantinella e l’altro in località Apollinara, entrambi gestiti dalla Impec Costruzioni. Avverso tali decreti l’Impec proponeva istanza di riesame, che veniva rigettata dal tribunale di Cosenza, sezione del Riesame, con ordinanza del 30 settembre dello stesso anno. Successivamente la società proponeva ricorso per cassazione. Per i magistrati romani il ricorso proposto dalla Impec è infondato e va rigettato. Nelle motivazioni della suprema corte si legge: “Giova premettere che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, che anche il Collegio condivide, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di
sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi delta
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice Nel caso di specie, invece, – si legge ancora nelle motivazioni – non può in alcun modo sostenersi che sia del tutto assente la motivazione del provvedimento impugnato, atteso che nella prima parte di questo il tribunale del riesame non è limitato ad un asettico riepilogo dei fatti, in relazione ai due depuratori, ma ha indicato anche le anomalie riscontrate, all’esito di ispezioni, nei due impianti, da individuarsi, quanto all’impianto di Cantinella , nel cattivo stato di manutenzione della tubazione che convogliava il liquame nell’impianto di depurazione, tanto che si verificavano perdite, nella mancanza di pompa automatica per la disinfezione nei setti di donazione, in quanto rimossa perché non funzionante, nella mancanza di gruppo elettrogeno per le emergenze e di un impianto di rilevamento, nel colore marrone con odore sgradevole delle acque depurate in uscita dall’impianto, che venivano immesse nel torrente Scavolino, le cui acque, a valle dell’immissione, presentavano formazioni filamentose tipiche della presenza di reflui fognari. Analogamente, poi, ha descritto le anomalie evidenziate dall’ispezione effettuata nell’impianto di Apollinara, specificando che per questo vi era la totale assenza di qualunque tipo di filtraggio. Inoltre – così terminano le motivazioni della decisione – giova rilevare che con memoria difensiva presentata al tribunale del riesame e recante la data del 30 settembre 2015, il ricorrente aveva riconosciuto “che gli impianti di depurazione siti nel comune di Corigliano Calabro presentano delle criticità”, adducendo però non potersi addebitare queste alla società Impec, che si limita a gestire gli impianti definiti “inidonei”, bensì alla progettazione ed alla realizzazione degli stessi”.