Condannato anche in appello dal Tribunale di Castrovillari il vigile urbano, Vincenzo Piraino, per offese e minacce nei confronti di tre suoi colleghi vigili. La sentenza è stata emessa dal giudice, dott. Chiara Miraglia, pubblico ministero Mirella Gabriele.
Leggendo il testo della sentenza si evince che Piraino era accusato del reato di cui all’art. 594 c. 1 e 4 , 61 n. 10 c.p., per avere offeso l’onore e il decoro di tre colleghi vigili urbani, con l’aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di pubblici ufficiali nell’adempimento del servizio; nonché del reato p. e p. dall’art. 612, 61 n. 10 cp, perché minacciava di un male ingiusto sempre i tre colleghi, profferendo al loro indirizzo frasi molto pesanti, con l’aggravante di avere commesso il fatto nei confronti di pubblici ufficiali nell’adempimento del servizio. I fatti contestati al vigile Piraino risalgono al 29 settembre 2007. Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Corigliano emessa il 22 febbraio del 2013 con la quale il Piraino veniva condannato alla pena di € 600,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali come per legge e al pagamento degli onorari per la difesa della costituita parte civile, lo stesso Piraino proponeva appello, deducendo un’erronea valutazione delle prove raccolte nel giudizio di primo grado da parte del giudice di prime cure e, in particolare: un’erronea valutazione di attendibilità operata nei confronti delle deposizioni testimoniali rilasciate dalle persone offese; l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese da un teste; l’immotivato rigetto della richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato di acquisizione di un’audiocassetta nella quale erano impressi i dialoghi tra il Piraino e l’allora comandante della P.M. sugli accadimenti del 29.9.2007, che il giudice di prime cure sì era limitato a ritenere superflua ed ininfluente ai fini del decidere; l’irrilevanza penale delle espressioni utilizzate in relazione al contesto sociale ed ambientale di riferimento; l’eccessivo rigore sanzionatorio, in particolare sotto il profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il giudice Miraglia dichiarava in sentenza che l’appello proposto dal Piraino deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art, 592 c.p,p.). la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.{jcomments off}