Sull’albo pretorio del Comune di Corigliano è reperibile la deliberazione n. 170 pubblicata il 17/09/2015 che riguarda gli interventi di somma urgenza avvenuti dopo il nubifragio del 12 agosto per 290 mila euro.
http://156.54.128.60/corigliano/mc/mc_attachment.php?x=ada94d571683650c4f6426d5842d503a&mc=16832
Questa delibera presenta diversi “punti interrogativi”. L’art. 191 del Testo Unico sugli Enti Locali, al comma 3, prevede: “Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.”
La Giunta avrebbe dovuto deliberare per Legge entro 20 giorni dall’ordinazione dei lavori, quindi entro il 3 di settembre, e invece ha deliberato il 15 di settembre, quindi ben oltre il termine di 20gg indicati dalla Legge. E non è finita qui.
Le relazioni allegate sembrano essere 3: ma se mentre la prima di 48’400 euro è sia protocollata sia firmata dal responsabile di settore, la seconda, di 82’173 non è né protocollata né firmata dal responsabile di settore e, per finire, la terza di 159’820 risulta essere firmata ma non protocollata!!! Inoltre, le ordinanze non sono allegate alla deliberazione e solo nella terza relazione si fa riferimento all’ordinanza ditta Falvo, mentre nelle due precedenti non si fa riferimento ad alcuna ordinanza.
Sempre l’art.191 dice, al comma 4, che “Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 (qui è stato violato il comma 3), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.”
Quindi, se i Consiglieri dovessero approvare tale deliberazione in Consiglio, che è stata già approvata dalla giunta oltre il termine dei 20gg, si accollerebbero anch’essi la responsabilità del rapporto obbligatorio, così come se la sono accollata gli assessori deliberando oltre i termini.