Il dato più inquietante che si ricava dalla motivazione (pagg. 7 e 8) è che nei confronti di LE PERA e IANNINI il reato era prescritto fin dal 13.10.2010. L’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Rossano doveva dichiarare la prescrizione fin da tale data, mentre si è prima tenuta l’udienza preliminare e poi un lungo dibattimento con grave danno per l’erario e con inutile esborso di denaro per spese legali da parte dei due imputati.
Ovviamente, come spesso avviene in Italia, è stato violato l’art. 6 della Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo che così recita: “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente ed imparziale …”, ed i malcapitati imputati (che sono stati rinviati a giudizio dopo oltre un anno dall’intervenuta prescrizione) possono chiedere l’equa riparazione ex legge 89/2001.
Corigliano, lì 26.4.2015
Avv. Salvatore SISCA