E’ opportuno che l’amministrazione comunale su questo argomento prenda posizione,se non altro per adeguarsi alle esigenze dei propri cittadini proprietari e delle direttive governative e sentenze TAR. Eppure e’ la stessa amm. che per sensibilizzare ripeto i propri cittadini all’adozione dei cani ha messo in atto con la collaborazione della VARCA GROUP di Cassano lo slogan “ Tu non vieni a trovarmi?… Io vengo da te! “
Proprio dove giornalmente decine e decine di cittadini vanno a trascorrere un po’ di tempo di relax o divertimento o far divertire i propri bambini appunto al Parco Fabiana Luzzi. Poi invece!?:e’ di oggi che alcuni cittadini si lamentavano con una ragazza che con il proprio cane di piccola taglia al guinzaglio e provvista del necessario sacchetto per la pulizia dell’eventuale bisogno del cane stesso,le si chiedeva con modi moderati(un po’ alterati) di uscire all’esterno,esponendo ragioni stupide,retrograde e ipotetiche, come ad esempio :i loro nipotini non potevano correre il rischio di calpestare gli escrementi sia sui viottoli o sul verde. Visto che questa ragazza poco prima colloquiava con me’ ,mi sono sentito in dovere di rispondere a tali signori,contrabbandandone punto per punto a tutte le loro lamentele dichiarando cio’:Prima Punto,ne lei , ne voi, ne’ io, non abbiamo nessuna autorizzazione di affermare o chiedere a questa ragazza di uscire dal Parco,se mai riferite le vostre lagnanze ai custodi, questi avviseranno chi di dovere,e poi vediamo se sara’ invitata a uscire!:Secondo Punto stando alla nuova legge sulla tutela degli animali,hanno libero accesso agli spazi pubblici e verde pubblico,e persino negli ospedali e case di cura nei casi in cui se ne riconosca la necessita’:Terzo Punto,i sindaci non possono emettere ordinanze in merito di divieto di ingresso nei verdi pubblici ,perché’ la stessa e’ illegittima,anzi se ne’ esisterebbe una ,cosa molto improbabile per il comune di Corigliano,questa deve essere annullata:Quarto Punto,lei afferma che non possono calpestare i prati,su questo ha ragione,ma la ragazza non faceva calpestare il prato,ma se leggete i cartelli neanche noi esseri umani possiamo farlo, quindi non mi sembra proprio il caso che lei o voi affermiate che un vostro nipotino/a possa scivolare sull’erba per causa della pipi’ lasciata dai cagnolini,in quanto e’ vietato farlo anche ai bambini:Quinto Punto,si il cartello del divieto d’ingresso c’e’,ma tale va’ rimosso,e non sono io a dirlo ma la legge e i tribunali amministrativi, poi che lei minaccia di non venire piu’ al Parco ,questa e’ una sua scelta ,nessuno puo’ obbligarla di venire o non venire. Dopo tutta questa conversazione i signori!! loro!! ,si sono allontanati nel parco. Ora chiedo all’amministrazione Comunale in nome all’Ass.Chiurco di prendere provvedimenti a riguardo cioè’ eliminare il cartello del divieto. Per di piu’ ecco la legge Regione Calabria e la sentenza del TAR recepita dai comuni d’Italia. Legge Regione Calabria: Tre(3) art.nello specifico TITOLO I Art.1(Principi, oggetto, finalita’) La Regione Calabria, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute umana ed animale, attuazione di quanto disposto nell’articolo 2 del proprio Statuto, che attua la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l’affermazione del principio di una corretta convivenza con l’uomo, nonché in attuazione dei Decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Accordo dei 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e alla luce della Legge 20 luglio 2004, n. 189, interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza con gli animali, anche nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientati e di benessere degli stessi. (Articolo 14)(Accesso degli animali a case di riposo e cura) E’ consentito l’accesso di animali al seguito di malati ricoverati in ospedali e case di cura – specie ove la presenza di detti animali possa essere considerata di aiuto per le condizioni fisio-psichiche del malato – e previo assenso da parte dell’autorità medica ivi competente. II proprietario dell’animale dovrà osservare la massima cura per evitare che l’animale sporchi o arrechi danno alla struttura.(Articolo 19)(Trasporto di animali) 1. Ai sensi dell’articolo 13 comma 2 dei Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 Attuazione della direttiva 911628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, la Regione prevede che: a) il trasporto e la custodia di tutti gli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. b) i mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresi l’ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d’aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. Gli automezzi adibiti a trasporto ai fini commerciali devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria. 2. Sui mezzi di trasporto pubblici è consentito il trasporto di animali domestici. I cani devono avere il guinzaglio e la museruola ed i gatti debbono viaggiare all’interno dei trasportino. 3. Sulle navi che effettuano trasporto passeggeri è consentito il passaggio per cani e gatti anche in cabina. Nelle parti comuni i cani devono avere il guinzaglio e la museruola ed i gatti, debbono viaggiare all’interno dei trasportino. Pubblicazione 2010: Per gli scettici fornisco il Link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=22229 Aree pubbliche, animali, divieto di accesso, igiene, tutela, illegittimità TAR Basilicata-Potenza, sez. I, sentenza 17.10.2013 n° 611 E’ illegittima per violazione del principio di proporzionalità e per violazione del diritto di circolazione un provvedimento che, oltre ad imporre agli accompagnatori di cani di munirsi di debita strumentazione per raccoglierne gli escrementi, disponga un generale divieto di accesso alle aree pubbliche per gli animali. (*) Riferimenti normativi: artt. 13 e 16 Cost.; art. 50, co. 5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Cfr. T.A.R. Puglia-Lecce, sentenza 28 marzo 2013, n. 732. Ordinanza che vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani di accedere ai giardini pubblici Enti locali – sindaco – ordinanza – divieto ai proprietari ed accompagnatori di cani di accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale –illeggittima TAR BASILICATA – Sentenza 17 ottobre 2013, n. 611 È illegittima l’ordinanza del sindaco nella parte in cui vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani l’accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale, adottata al fine di evitare che le deiezioni canine insudicino detti spazi provocando disagio e rischio per la cittadinanza (in particolare per bambini, non vedenti e anziani), sotto il profilo igienico- sanitario. Ed invero, l’atto adottato dal sindaco, nella parte oggetto di gravame, risulta eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posto in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica è già adeguatamente soddisfatto dal punto 3 della medesima ordinanza, con cui si impone agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo predisposte all’uso e di provvedere al loro smaltimento nei rifiuti indifferenziati (cfr., in termini, TAR Puglia, Lecce, 28.3.2013, n.732). Per tali motivi va annullata l’ordinanza impugnata nella sola parte in cui vieta ai proprietari ed accompagnatori di cani l’accesso, con i propri animali, a tutti i giardini pubblici del territorio comunale. Persino nel 2010 fu’:Ordinanza del Ministro Brambilla: sì agli animali nei luoghi pubblici. Il Ministro Brambilla invita i Comuni a togliere i divieti d’accesso nei pubblici esercizi e nei luoghi aperti al pubblico, uffici inclusi. Il provvedimento, che ogni sindaco potrà recepire con una semplice ordinanza sindacale Buona giornata