In risposta al comunicato stampa del 30.06.2014 a firma dei capigruppo di maggioranza Ascente, Turano e Dardano ed in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Corigliano Calabro, la sottoscritta si sente in obbligo di informare correttamente l’opinione pubblica, capace di giudicare senza condizionamenti, atteso che, quanto da voi enunciato risulta inesatto e denigratorio nei confronti dell’impresa Edilcamp e del consigliere Baffa Alfio. La volontà di rispondere all’attacco nei nostri confronti nasce soprattutto dallo stupore per l’esagerazione delle affermazioni rese che danno spazio a pesanti considerazioni del tutto infondate, contro ogni principio di moralità e correttezza etica.
Ci riteniamo parte lesa in una vicenda che trova parole e compimento in assurdità inaudite, in offese senza fondamento e in dichiarazioni diffamatorie che infangano l’immagine e la moralità della sottoscritta che in 25 anni di onorata attività non ha mai avuto contenziosi.
Pertanto la sottoscritta ci tiene a fare chiarezza sul corso della vicenda esponendo quanto segue:
Premesso che
la ditta Edilcamp è stata invitata dal Comune a partecipare alla procedura di gara, con lettera di invito del 30.05.2014 Prot.n° 25780 e che pertanto l’ufficio che ha individuato gli invitati ha ritenuto idonei i requisiti posseduti dalla stessa;
in seguito all’espletamento della gara del 11.06.2014, la ditta Edilcamp è stata esclusa ai sensi dell’Art. 31bis dello Statuto Comunale vigente, come da provvedimento ufficiale del 16.06.2014 Prot. N 28214 a firma del Responsabile del Settore LLPP Ing. Franco Vercillo;
l’art. 31bis dello Statuto Comunale recita:
«agli amministratori e ai loro parenti o affini sino al quarto grado è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze o appalti presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune».
L’ambito oggettivo di applicazione della norma non può sfuggire: il divieto opera con riferimento ad affidamenti disposti da enti od istituzioni dipendenti o controllate dal Comune. Pertanto sono esclusi dall’area di applicabilità della previsione statutaria gli affidamenti disposti direttamente dal Comune. Insegna infatti la giurisprudenza amministrativa che le disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria del principio generale di libertà dell’iniziativa economica – ex art. 41 Costitutzione – devono essere interpretate in maniera restrittiva ex art. 14 disp. prel. c.c. (si vedano, ad esempio, Consiglio di Stato, sez. V, 7.7.2009, n. 4346 nonché TAR Liguria, Sez. II, 9.1.2009, n. 39).
contro l’esclusione l’impresa Edilcamp ha presentato ricorso al TAR Calabria, in attesa di giudizio;
l’amministrazione comunale, per mezzo del consigliere Baffa Alfio, ha tentato forzatamente di convincere l’impresa a ritirare il ricorso presentato;
il consigliere Baffa ha apertamente affermato dinnanzi al gruppo di maggioranza che non era nella posizione di poter impedire all’impresa il diritto di difendersi;
Per quanto sopra esposto, l’impresa si chiede e fa presente all’opinione pubblica quanto segue:
1. Per quale motivo, l’impresa è stata invitata alla gara se incompatibile con quanto sancito dallo Statuto Comunale? Forse per poi essere esclusa?
2. L’art.31bis dello Statuto, oggetto di interpretazioni diverse (ampiamente diverse anche da quello che lo stesso chiaramente recita), è stato già impugnato al TAR in quanto ritenuto non giuridicamente rappresentativo dell’esclusione visto che il divieto risulterebbe valido qualora l’appalto fosse stato indetto da Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. Poiché l’appalto è stato indetto dallo stesso Comune, quale irregolarità l’impresa ha commesso partecipando alla gara (alla quale peraltro era stata invitata dall’Ente stesso)?
3. Dal comunicato stampa abbiamo appreso, con non poca meraviglia e con estrema preoccupazione per il risvolto penale che l’affermazione può avere, che il consigliere Baffa “ha consentito che la ditta, di cui la mamma è titolare, concorresse nella gara di appalto per la esecuzione dei lavori di bitumazione di tratti viari della nostra città”
Fino a prova contraria l’impresa risulta tra quelle invitate a partecipare alla gara e la sua individuazione è di competenza dell’ufficio Lavori Pubblici e non di certo del consigliere.
Da quale atto risulta tale illecito? (e se vi risulta consigliamo di comunicarlo direttamente alla sede opportuna, ovvero la Procura della Repubblica).
4. Nel comunicato stampa si legge
“A parte il fatto che l’essere amministratore di un Ente comporta di per se l’obbligo (e il dovere) di astenersi dal compiere attività che abbiano cointeressenze e possano “”turbare”” i principi di trasparenza e legalità”
Quanto detto risulta estremamente grave in quanto si lascia intendere che il consigliere Baffa Alfio abbia posto in essere una qualche attività di turbamento, commettendo ancora una volta un illecito penale che andrebbe, come il precedente, denunciato alla Procura della Repubblica.
5. Chiedere con insistenza il ritiro del ricorso significa, agevolare da una parte la realizzazione delle opere dall’altra, però, l’aggiudicazione nei confronti di altra impresa.
Un simile atteggiamento si può invece ritenere lecito, senza turbare i principi di trasparenza e legalità (come da voi d-enunciato)?
Chiediamo all’amministrazione, senza spirito di polemica, che il consenso dei cittadini sui fatti venga ottenuto attraverso principi di obiettività e trasparenza e non con futili e inconsistenti titoli mediatici da copertina che distolgono l’attenzione dalle reali problematiche
Il Legale Rappresentante dell’Impresa Edilcamp sas
Capalbo Maria Concetta
30.06.2014{jcomments off}