Spesso i consumatori non denunciano i difetti del prodotto acquistato perché sono convinti di non essere più in tempo e quindi il venditore non sostituirà né riparerà il bene. Vale la pena, allora, di chiarire entro quali termini il consumatore può far valere i difetti presenti nel bene acquistato, senza alcuna spesa.
Il Codice del Consumo ci dice che il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.
E’ importante quindi, per poter ottenere la sostituzione o riparazione del prodotto difettoso, conservare lo scontrino fiscale che viene rilasciato dal venditore al momento dell’acquisto del bene.
E’ proprio lo scontrino, infatti, che vale come garanzia legale a tutela del consumatore.
Ciò significa che esibendo al venditore lo scontrino entro due anni dall’acquisto del bene difettoso, il venditore è obbligato alla sostituzione o riparazione dello stesso senza che il consumatore sostenga spese, trattandosi – appunto – di bene in garanzia.
Un caso che di recente è stato affrontato dall’ Unione Consumatori è quello di una signora che aveva ricevuto un elettrodomestico in regalo (frullatore) non perfettamente funzionante..il venditore si era rifiutato di sostituire /riparare il prodotto in assenza dello scontrino.
Cosa fare in un caso del genere?
Innanzitutto consigliamo ai nostri consumatori di non perdersi d’animo perché, se si riceve in regalo un bene che si scopre non essere funzionante, in mancanza dello scontrino si può risalire all’acquisto del prodotto tramite gli estratti conto del bancomat o della carta di credito da parte di chi ha acquistato il bene.
In alternativa, può esibirsi al venditore dichiarazione scritta da parte dell’acquirente che dichiara di aver acquistato il prodotto presso quel venditore.
Avv Isabella Vulcano
Unione Nazionale Consumatori
Comitato di Corigliano
Presidente avv. Elvira Campana