Il dissesto finanziario è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano con l’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989: in seguito questo istituto si è modificato, seguendo un’evoluzione che lo ha portato a trovare il maggiore equilibrio possibile fra i diritti dei cittadini e i diritti dei creditori dell’ente.
L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili oppure quando nei confronti dell’ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il dissesto finanziario di un ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’impresa privata: l’ente locale non può cessare di esistere. In caso di dissesto, si crea semplicemente una frattura tra passato e futuro. Nel caso del dissesto, infatti, pur essendo sentita l’esigenza di tutelare i creditori dell’ente occorre sempre considerare la necessità di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi in quanto gli squilibri economici finanziari che hanno causato lo stato di crisi dell’ ente, non possono portare ad una forzata cessazione della sua attività. Gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati), sono estrapolati dal bilancio comunale e passati alla gestione straordinaria. Un apposito Organo, nominato dal Presidente della Repubblica, si incarica delle insolvenze, attraverso la redazione di un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione che ha creato il deficit, mentre l’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria. La normativa sul risanamento prevede la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti ed il blocco delle azioni esecutive. Pertanto tutti gli Enti Locali che dichiarano il dissesto, devono provvedere con risorse finanziarie proprie. L’ente locale, una volta attivata la procedura del dissesto, deve obbligatoriamente adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima prevista dalla legge. Per quanto riguarda il personale dipendente, l’Ente è tenuto a ridimensionare l’organico collocando in disponibilità gli eventuali dipendenti in soprannumero (la proporzione è di 1 dipendente per 93 abitanti). Per questi dipendenti, il Ministero dell’Interno garantisce un contributo pari al trattamento economico per cinque anni.