REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima penale, così composta
dott. Palma Talerico – Presidente
dott. Donatella Garcea – Consigliere
dott. Vincenzo Galati – Consigliere
alla pubblica udienza del l7 luglio 2013 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura
del dispositivo la seguente
SENTENZA
in riforma della sentenza 16.12.2011 del Gip presso il Tribunale di Catanzaro appellata
da :
Alfano Carmine, Di Dieco Antonio, Curato Vincenzo. Cangiano Antonio. Cimino
Massimo, Cardamone Domenico Cesare, Voytovych Halina. Bevtsyk Liliya. Mauro
Giuseppe, Straface Mario Antonio, Straface Fabio, Straface Lucia. Straface Rossella,
Straface Davide, Straface Santino, Straface Santo, Dudek Magdalena. Longobucco
Pietro, Chiaradia Piero Francesco, Ginese Carmine, Azzaro Rocco. Nigro Ciro. Zangaro
Antonio Leonardo, Zanfini Lucia, Martillotti Leopoldo Cosimo, Cimino Lucia. Mauro
Massimo, Piccoli Antonio, Meligeni Cosimo, Martorelli Attilio, Postorivo Antonio
Domenico, Villi Andrea, Villi Michele, Mesiti Alberto, Presta Gianluca, Conocchia
Salvatore, Minghetti Eugenio Roberto, Paduano Massimiliano, Paduano Fabio, Paduano
Sabatino, Pagnotta Giacomo, Conocchia Arcangelo Francesco Damiano classe 1965.
Marrazzo Alfonso Sandro, Luzzi Gennaro, Diaz Guaman Edwin Jovanny, Conocchìa
Arcangelo classe 1982, Conocchia Antonio, Malvito Renato, Grosso Vincenzo, De
Nuzzo Carmine, Vidarte Mansilla Alba Rosa, Ursomarso Giuseppe, Milani Gualtiero,
Ben Sahri Adil, Marrone Eugenio, Marrazzo Antonio, Surace Francesco, Cerza Luca,
Presta Giuseppe, Nasso Girolamo, Arcidiacono Filippo, Rende Lucia e Converso
Giampiero;
dichiara non doversi procedere nei confronti di Paduano Sabatino e Converso Giampiero
in relazione ai reati loro rispetttvamente ascritti per morte degli imputati;
assolve Martorelli Attilio dal reato ascrittogli per non aver commesso Il fatto; ordina la
immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Postorivo Antonio Domenico dal reato ascrittogli per non aver commesso ll
fatto; ordina la immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Villi Andrea dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto; ordina la
immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Villi Michele dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto; ordina la
immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Mesiti Alberto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto; ordina la
immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Presta Gianluca dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto; ordina la
immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Conocchia Salvatore dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;
ordina la immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Minghetti Eugenio Roberto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il
fatto; ordina la immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Paduano Massimiliano dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;
ordina la immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo;
assolve Paduano Fabio dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto; ordina la
immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo, nonché, con
riferimento a detta posizione, dispone la revoca della confisca e la restituzione dei beni
in favore degli aventi diritto;
assolve Cimino Massimo dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;
assolve Di Dieco Antonio dal reato a lui ascritto al capo 1bis) della rubrlca per non aver
commesso il fatto e dal reato di cui al capo 1ter) della rubrica perché il fatto non
sussiste; ordina la immediata liberazione dello stesso se non detenuto per altro titolo:
assolve Voytovych Halyna dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto;
ordina l’immediata liberazione della stessa se non detenuta per altro titolo;
assolve Bevtsysyk Liliya dal reato a lei ascritto per non aver commesso il fatto; ordina
l’immediata liberazione della stessa se non detenuta per altro titolo;
assolve Cardamone Domenico Cesare dal reato a lui ascritto al capo 1) della rubrica per
non aver commesso il fatto eliminando le relative statuizioni civili; per Feffetto,
ridetermina la pena in relazione al residuo reato di cui al capo 6) della rubrica in anni tre
e mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa; sostituisce la interdizione perpetua dai
pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed elimina la
interdizione legale;
assolve Mauro Giuseppe dal reato ascritto al capo 14) della rubrica per non aver
commesso il fatto eliminando le relative statuizioni civili; previa esclusione della
circostanza aggravante della ingente quantità, del carattere armato del sodalizio e della
adulterazione della sostanza stupefacente in relazione al capo 1 bis), con la già
riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in
anni nove e mesi sei di reclusione;
assolve Straface Mario Antonio dal reato a lui ascritto al capo 34) della rubrica perché il
fatto non sussiste eliminando le relative statuizioni civili; per l’effetto, ridetermina la
pena in relazione ai residui reati di cui ai capi 1) e 7) della rubrica in anni sei e mesi otto
di reclusione ed € 2.400,00 di multa;
assolve Pagnotta Giacomo dal reato ascritto al capo 1) per non aver commesso il fatto
eliminando le relative statuizioni civili; previa esclusione della circostanza aggravante
della ingente quantità, del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della
sostanza stupefacente in relazione al capo 1 bis), con la già riconosciuta equivalenza
delle circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in anni sette mesi quattro di
reclusione;
assolve Conocchia Arcangelo francesco Damiano classe 1965 dal reato ascritto al capo
1) per non aver aver commesso il fatto eliminando le relative statuizioni civili: previa
esclusione della circostanza aggravante della ingente quantità’ del carattere armato del
sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente in relazione al capo 1bis)
con la già riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche,
ridetermina la pena in anni otto mesi otto di reclusione;
assolve Marrazzo Alfonso Sandro limitatamente ai reati ascritti ai capi 22) e 29)
rispettivamente per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste eliminando
le relative statuizioni civili: previa esclusione della circostanza aggravante della
ingente quantità del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza
stupetitcettte in relazione al delitto ascritto al capo 1 bi?)-con la già riconosciuta equivalenza
delle circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena in anni nove di
reclusione;
assolve Luzzi Gennaro dal reato ascritto al capo I bis) per non aver commesso il fatto
eliminando le relative statuizioni civili; per l’effetto, con le già riconosciute circostanze
attenuanti generiche ridetermina la pena in anni tre mesi quattro di reclusione ed €
12.000,00 di multa; sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella
temporanea per la durata di anni cinque ed elimina la interdizione legale;
assolve Diaz Guaman Edwin Jovanny dal reato ascritto al capo 1 bis) per non aver
commesso il fatto eliminando le relative statuizioni civili; per l’effetto, con le già
riconosciute circostanze attenuanti generiche ridetermina la pena in anni tre mesi
quattro di reclusione ed € 12.000,00 di multa; sostituisce la interdizione perpetua dai
pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed elimina la
interdizione legale;
ridetermina per Conocchia Arcangelo classe 1982, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1 bis) della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente, con
la già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la pena in anni
quattro mesi due di reclusione; sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici
con quella temporanea per la durata di anni cinque ed elimina la interdizione legale;
ridetermina per Conocchia Antonio previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1 bis) della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente, con
la già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la pena in anni sei mesi otto dl
reclusione;
ridetermina per Malvito Renato, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1 bis) della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente, con
la già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la pena in anni sette mesi otto di
reclusione;
ridetermina per Grosso Vincenzo, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1 bis) della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente, con
la già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la pena in anni sette mesi otto di
reclusione;
ridetermina per De Nuzzo Carmine, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1 bis) della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente, nonché dell’ascritto ruolo di finanziatore,conla già riconosciuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche,la pena in anni otto mesi otto di reclusione;
ridetermina la pena nei confronti di Marrone Eugenio in anni sei di reclusione;
ridetermina la pena nei confronti di Marrazzo Antonio, in anni sei e mesi otto di
reclusione;
ridetermina la pena nei confronti di Surace Francesco, in anni quattro e mesi otto di
reclusione; sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea
per la durata di anni cinque ed elimina la interdizione legale;
ridetermina la pena nei confronti di Cerza Luca in anni quattro e mesi otto di reclusione;
sostituisce la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la
durata di anni cinque ed elimina la interdizione legale;
ridetermina la pena nei confronti di Presta Giuseppe in anni tre mesi quattro di
reclusione, sostituisce la interdiziotte perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea
per la durata di anni cinque, elimina la disposta interdizione legale nonché le statuizioni
civili;
ridetermina la pena nei confronti di Nasso Girolamo in anni quattro mesi otto dl
reclusione ed € 12.000.tlo di ntulta; sostituisce la interdizione perpetua dai pubbilci
uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed elimina la interdizione
legale;
ridetermina per Longobucco Pietro, previa esclusione, quanto alla imputazione di cui al
capo 32) delle circostanze aggravanti contestate e, qualificata la condotta ivi ascritta,
così come quella di cui al capo 1) in termini di mera partecipazione, con la riduzione per
le già concesse circostanze attenuanti generiche, la pena in anni sei di reclusione;
ridetermina per Chiaradia Piero Francesco, qualificata la condotta a lui ascritta quale
mera partecipazione, previa esclusione delle circostanze aggravanti contestate e con la
riduzione per le già concesse circostanze attenuanti generiche, la pena in anni cinque e
mesi quattro di reclusione;
ridetermina per Martillotti Leopolo Cosimo, previa concessione delle attenuanti
generiche, la pena in anni due di reclusione disponendo che la relativa pena rimanga
sospesa a termini e condizioni di legge;
ridetermina per Cimino Lucia, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena in
anni uno e mesi quattro di reclusione;
ridetermina per Mauro Massimo, previa concessione delle attenuanti generiche, la pena
in anni uno e mesi quattro di reclusione disponendo che la relativa pena rimanga
sospesa a termini e condizioni di legge;
ridetermina per Piccoli Antonio, previo assorbimento del reato di cui al capo 28) della
rubrica in quello di cui al capo 1) c, previa esclusione della circostanza aggravante della
ingente quantità, del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza
stupefacente in relazione al capo 1 bis, con la già riconosciuta equivalenza delle
circostanze attenuanti generiche, la pena in anni otto di reclusione;
ridetennina la pena nei confronti di cangiano Antonio, per effetto della gia concessa
diminuente di cui all’art. 8 legge 203/1991, in anni tre di reclusione;
ridetermina la pena nei confronti di Meligeni Cosimo, previa equivalenza delle già
concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti, in anni cinque e mesi quattro
di reclusione;
ridetermina la pena nei confronti di Nigro Ciro, previa qualificazione della condotta di
cui al capo 1) in mera partecipazione, in anni sei e mesi otto di reclusione ed € 2.400,00
di multa;
ridetermina la pena nei confronti di Azzaro Rocco. previa qualificazione della condotta
di cui al capo 1) in mera partecipazione, in anni sei e mesi otto di reclusione ed .e 2.400,00 di multa;
ridetermina la pena nei confronti di Gìnese Carmine, previa qualificazione della
condotta di cui al capo 1) in mera partecipazione, in anni sei e mesi otto di reclusione ed
€ 2.400,00 di multa;
conferma per Vìdarte Mansilla Alba Rosa la pena comminata, previa esclusione, quanto
alla imputazione di cui al capo 1 bis), della circostanza aggravante della ingente
quantità, del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza
stupefacente, con la già riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;
conferma per Ursomarso Giuseppe la pena comminata, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1 bis), della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazione della sostanza stupefacente, con
la già riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;
conferma per Milani Gualtiero la pena comminata, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1bis), della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazìone della sostanza stupefacente, con
la già riconosciuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche;
dichiara non doversi procedere nei confronti di Ben Sahri Adil in ordine al reato ascritto
al capo 19) perché per il medesimo fatto già giudicato giusta sentenza 17.2.2011 del
Gip presso il Tribunale di Milano (irr. 24.5.2011), e, previa esclusione, quanto alla
imputazione di cui al capo 1bis), della circostanza aggravante della ingente quantità,
del carattere armato del sodalizio e della adulterazìone della sostanza stupefacente,
ridetermina la pena, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ivi compresi quelli già
giudicati, in anni nove mesi quattro di reclusione;
conierma nel resto e condanna Arcidiacono Filippo, Rende Lucia, Zangaro Antonio
Leonardo, Alfano Carmine e Curato Vincenzo al pagamento, ciascuno per proprio
conto, delle spese del presente grado di giudizio, nonché tutti gli imputati in solido, con
esclusione di Martorelli Attilio, Postorivo Antonio Domenico, Villi Andrea, Villi
Michele, Mesiti Alberto, Presta Gianluca, Conocchia Salvatore, Minghetti Eugenio
Roberto, Paduano Massimiliano, Paduano Fabio, Cimino Massimo, Di Dieco Antonio.
Voytovych Halyna, Bevtsysyk Liliya e Presta Giuseppe, a rifondere le spese in favore
delle costituite parti civili che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per quella difesa
dallìAvv. Vincenzo Adamo, in € 2.500,00 per quella difesa dall’Avv. Luigi Gullo per
compenso difensivo, oltre accessori come per legge;
condanna altresì i soli imputati Straface Mario Antonio, Zangaro Antonio Leonardo,
Nigro Ciro, Azzaro Rocco e Ginese Carmine a rifondere le spese in favore della parte
civile difesa dall’Avv. Angela Napolitano che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per
compenso difensivo oltre accessori come per legge;
revoca il sequestro disposto nei confronti di beni appartenenti a Dudek Magdalena,
Straface Davide, Straface Fabio, Straface Santo e Zanfini Lucia ordinando la
restituzione dei medesimi agli aventi diritto delegando per l’esecuzione l’autorìtà di
Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro;
conferma le confische disposte in ordine ai beni appartenenti a Straface Rossella,
Straface Santino e Straface Lucia che condanna, ciascuno per la propria parte, al
pagamento delle ulteriori spese processuali;
dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare nei confronti di Cardamone
Domenico Cesare, Mauro Giuseppe, Straface Mario Antonio, Pagnotta Giacomo,
Conocchia Arcangelo Francesco Damiano classe ‘1965, Marrazzo Alfonso Sandro,
Luzzi Gennaro, Diaz Guaman Edwin Jovanny, limitatamente ai reati per i quali è
intervenuta assoluzione, nonché nei confronti di Ben Sahri Adil in relazione al capo 19);
fissa termine di giorni novanta per il deposito della sentenza e sospende per pari periodo
i termini di custodia cautelare.
Catanzaro 17 luglio 2013
Il Presidente