Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46).
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano alle elezioni comunali solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio del comune per cui è elettore.
L’elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, e di copia della tessera elettorale personale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2013.
L’ Azienda sanitaria locale, al riguardo, come di consueto, di organizzerà e garantirà, nei tre giorni che precedono le consultazioni (art. 29, secondo comma, della legge n. 104 del 1992) e in quelli della votazione, un servizio di rilascio, da parte di medici autorizzati, di certificati di accompagnamento e di attestazioni di cui all’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.