E’ ciò che ha detto la Commissaria d.ssa Rosalba Scialla nell’intervista rilasciata, a Roma, ad un quindicinale della zona jonica. Ormai ha fatto “ i calli alle ferite”, ( detto antico ), e per questo la “pressione”, pur presente ancora e maggiormente, non la preoccupa più di tanto. La pressione, però, ora, è dei cittadini che ballano sulle buche ormai presenti su tutto il territorio.
Già siamo nella cronaca mondiale come Comune “mafioso” e la sua presenza lo conferma. Peggiorare le cose non è consentito perché già siamo violentemente sofferenti per la spazzatura, l’abusivismo, le tasse e le buche .
E a proposito della” impossibilità di coprire le buche con bitume” e non già con sabbia, vorremmo chiedere alla Commissaria Scialla se ha messo in moto l’art. 243-quinquies(legge di conversione 213 del 2012 del dl 174-2012. Tale articolo afferma”…Misure per garantire la stabilità finanziaria degli Enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
N° 1- Per la gestione finanziaria degli Enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, la Commissione straordinaria per la gestione dell’Ente, entro sei mesi dal suo insediamento, può richiedere una anticipazione di cassa da destinare alle finalità di cui al comma 2.
N° 2-L’anticipazione di cui al comma 1,nel limite massimo di euro 200 per abitazione è destinata esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché all’espletamento dei servizi locali indispensabili. Le somme a tale fine concesse non sono oggetto di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata.
N° 3-L’anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter.
N°4-Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce altresì le modalità per la restituzione dell’anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata l’anticipazione…
“…Nell’espletamento dei servizi locali indispensabili… non potrebbero essere incluse le buche?…”
04/04/2013
Antonio Benvenuto