Da persona onesta quale io sono e a nome di tutto il comitato Coriliani si risponde a riguardo dell’articolo “Siamo tutti fratelli di…” di Francesco Mainieri ( dal sottoscritto letto sul blog giorno 5 marzo 2013) sperando di chiarire una volta per tutte: se il il signor Francesco Mainieri è a conoscenza di fatti che implicano reati di appropriazione indebita di finanziamenti o sa di qualcuno che disonestamente approfitta o ha tratto profitto da finanziamenti pubblici è pregato di recarsi immediatamente presso una sede di comando di Polizia o di Carabinieri e formulare un esposto o , e lo dico pubblicamente, sarò costretto a farlo personalmente e quindi invitarlo a chiarire nelle sedi opportune.
Invito quindi l’amministratore del blog Corigliano.it a tutelarsi al fine di non equivocare le mie parole ed azioni. Detto ciò è evidente ,dunque, che il signor Francesco Mainieri ha posto sostanzialmente due questioni : una morale e l’altra di merito .
Per la questione morale cito : “A guardarvi da fuori sembra proprio che vi facciate i fatti vostri e naturalmente dei vostri amici, visto che, e lo dico a ragion veduta, tutti i fondi sin qui stanziati per il recupero di edifici nel centro storico ad altro non son serviti se non ad ingrossare il portafogli di qualcuno.”
Per quanto,quindi, citato rinvio in opportuna sede rimandando al mittente tali illazioni poiché sono certo offensive verso la mia persona e verso tutti quelli che hanno contribuito a recuperare” i Vasci “e che si sono spesi fin ad ora per il bene della collettività!
Per il merito del recupero del Centro Storico si produce la relazione dal sottoscritto redatta per nome e per conto del comitato Coriliani in sede di Psa che spero possa essere esauriente per le questioni malamente poste dal signor Francesco Mainieri , riportando la discussione per quel che oggi sono le norme che s’impongono in fatto di tutela e salvaguardia dei beni culturali e del paesaggio.
PSA DELLA SIBARITIDE:
CENTRO STORICO, BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.
Individuazione, classificazione, proposte per l’attuazione delle norme vigenti in tutela e salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.
Con l’introduzione del, D.Lgs. 22 gennaio del 2004 n.42( Codice dei beni culturali e del paesaggio) si è giunti ad un corpo normativo che ha restituito dignità al nostro Belpaese. Difatti, fino all’immissione del Codice i riferimenti vari (Carte del restauro e leggi in materia di salvaguardia ambientale e paesistica) non davano modo di intervenire coerentemente, in scienza e coscienza, al fine di salvaguardare e tutelare l’immenso patrimonio culturale del nostro Paese che nel suo complesso rappresenta il 75% del patrimonio culturale globale. Le stesse competenze in materia di salvaguardia e tutela erano assegnate secondo riferimenti di legge risalenti al 1939 (Legge Bottai) e basate su criteri obsoleti . Bisognerà attendere la commissione Franceschini ( 1964 – 1967.) la cui attività condusse a nuove concezioni del bene culturale per aver chiaro l’immenso valore del nostro patrimonio culturale .Nel 1999 l’emanazione del testo unico (Decreto legislativo 29.10.1999 n° 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali)
poneva ordine, quindi, a quel complesso sistema di leggi che negli anni si era rivelato inefficace ed inattuale.
Oggi, a distanza di pochi anni dal testo unico (1999), il Codice Urbani (2004) o dei beni culturali e del paesaggio è “ il principale riferimento legislativo che attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del nostro Paese”.
Si è pervenuti, dunque, ad uno strumento legislativo straordinario il cui quadro normativo s’impernia sulla necessità di salvaguardare l’ambiente inteso, non solo come bene a sé, ma come ambiente antropizzato (paesaggio), luogo depositario della memoria storica. La stessa definizione di bene culturale, “testimonianza avente valore di civiltà”, conferma la natura filologica dell’attuale impianto legislativo la cui estensione integra pariteticamente i beni paesaggistici. Si è inteso così rilevare la straordinaria natura del paesaggio italiano al pari della più alta creatività espressa nel campo artistico . Una nuova lettura dell’ uomo quindi, quale testimone della sua condizione storica ed antropologica, protagonista del suo vissuto che diviene opera, paesaggio. Un universo concettuale su cui si è dibattuto lungo l’intero secolo XX che ha certamente registrato un’evoluzione positiva suscitando sempre più maggiori interessi in materia di riconoscimento e salvaguardia del patrimonio culturale italiano : artistico, archeologico, etnoantropologico, storico, archivistico e bibliografico.
Tanto viene richiamato oggi ad affermarsi espressamente nella legge urbanistica regionale della Calabria (artt. 1 comma b, 8bis,17-17 bis, 25-25 bis) che prevede oltre a specifici riferimenti normativi di salvaguardia ( Art. 48 Insediamenti urbani storici) gli aspetti più prossimi all’orientamento del legislatore che ha ben definito quali siano le norme di salvaguardia del patrimonio culturale in relazione ai centri storici : un’urbanistica, quindi,che integri e tuteli le testimonianze aventi valore di civiltà ed il paesaggio quale luogo ed espressione di tale civiltà . Tale considerazione ,difatti, è espletata più volte in seno ed a corredo dello stesso Piano strutturale associato ed espressamente all’ art 24,c. 3 b (P.A.U) Piani attuativi unitari. Il Psa si rivela quindi strumento che indirizza ad uno sviluppo urbano più a misura d’uomo, le cui norme orientano alla preservazione di quelle condizioni ambientali ottimali ed obbligano gli enti preposti a salvaguardare quei contenuti culturali percepiti (il paesaggio) oltre che diffusi ed alla portata di ognuno (aree e centri storici) ”aventi valore di civiltà” e, dunque, patrimonio di tutti. Per questo il Codice richiama alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti come “piani urbanistico territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici”. In perfetta aderenza si colloca il Quadro territoriale regionale paesaggistico (QTRP artt.17-17 bis della L.R. n.19 del 2002) della Calabria. Tale strumento partecipato e sovracomunale, si è espletato pubblicamente attraverso giornate dedicate (per Corigliano Calabro e la Sibaritide il 6 giugno 2012 si è tenuto un forum in Rossano Calabro presso il Complesso monastico di S. Bernardino), ha coinvolto gli attori presenti e attivi sul territorio (enti, associazioni e cittadini) per individuare luoghi denotanti valore di bene paesaggistico così da poter assumere quelle informazioni al riguardo, per meglio localizzare i beni paesaggistici e porli in un quadro di salvaguardia .
Il comitato Coriliani, oggi, si rivolge ai tecnici redigenti del PSA e all’ufficio del Piano nella persona dell’Ing. Franco Vercillo con una proposta di salvaguardia del Centro Storico, già peraltro assunta in sede di QTR\P.
Attraverso il presente documento, correlato di: carte fotogrammetriche, foto e schede sintetiche si vuole offrire il proprio contributo di cittadinanza attiva . Il fine del comitato “Coriliani” è quello di garantire alle generazioni future un Patrimonio culturale integro in modo che ad ognuno sia data la possibilità di ricercare le proprie origini storiche ed identitarie salvaguardando i beni culturali e paesaggistici.
Per questo come cittadini sentiamo forte l’impegno affinché si giunga alla redazione di un piano paesaggistico(disciplinato dagli artt. 135 e 143-145 D.Lgs. 22 gennaio del 2004 n.42 ) accurato che precluda ogni tipo di arbitrio, in cui risultino chiare non solo le conoscenze del territorio in relazione ai manufatti e alle aree di notevole interesse storico e di pregio, ma che, ci auspichiamo, necessariamente tale piano si fondi su analisi accurate delle dinamiche trascorse e future di trasformazione del territorio, poiché solo così si potranno individuare quei fattori di rischio e di vulnerabilità del paesaggio che hanno determinato errori di valutazione e, quindi, progettuali nel recupero dei luoghi.
Nello stesso Piano paesaggistico è evidente come trovino, quindi, luogo le fasi di recupero e riqualificazione del Centro storico di Corigliano e delle aree (vie,piazze,orti, giardini pensili,alberi monumentali) di riconosciuto valore paesaggistico, o ancora si attuino quelle misure al fine di un recupero di tessuti urbani storici in parte demoliti (la Grecìa) o malamente riqualificati (Fosso Bianco).
Chiaramente tanto da noi redatto deve considerarsi quale premessa necessaria agli strumenti che afferiscono alla programmazione più complessa, per intercettare quei finanziamenti pubblici al fine di un recupero integrale per la valorizzazione dei centri storici . Una fase successiva al PSA ,quindi, che prevede un’ accurata tipologia d’intervento che va dal sociale alla trasformazione edilizia e che la L.R. 19-2002 mette a disposizione delle amministrazioni e delle comunità interessate attraverso i
seguenti programmi:
Art. 33 Programma integrato d’intervento (P.I.N.T.) ;
Art. 35 Programmi di riqualificazione urbana (RIURB);
Art. 38 Fondo per il risanamento e recupero dei centri storici, oltre,ovviamente, a tutti quei programmi d’area (art 39-40, ect) previsti dalla L.R. n.19-2002 .
I sottoscritti si riservano d’integrare in sede di Psa ulteriori schede tecniche per la salvaguardia di beni paesaggistici come ad esempio:
Case OVS o edifici di edilizia popolare risalenti agli anni ‘50 e ’60.
Opere d’arte urbane minori quali dipinti murali , edicole votive o piccole cappelle in zone extraurbane .
Corigliano Calabro 25 febbraio 2013{fcomments}{jcomments off}