Da tempo ,e anche in questi giorni,dopo avere espressamente confidato agli amici piu’ cari la mia candidatura a Consigliere per le prossime elezioni comunali, mi diletto ad aggiornarmi sulla macchina comunale, sto’ raccogliendo lamentele di cittadini che si vedono richiedere cio’ che non e’ lecito da parte degli uffici comunali,
somme esose per il cambio di residenza nello specifico € 50.00 quale costo complessivo per l’abitabilita’ per richiedere un cambio di residenza . Vado a leggere e’ rileggere le due ordinanze emesse dall’allora sindaco di Corigliano Straface in data la prima 1 dicembre 2009 Ordinanza n.324 , la seconda in data 26 maggio 2010 Ordinanza n.104 “Rimodulativa dell’ordinanza 324 del 01.12.2009 il tutto viene rimodulata con relazione dal Resp.le legale del Settore Uso e Assetto del Territorio nella persona dell’Avv. Antonio Longo: Elenco il tutto: Nella relazione, alla pagina 3 al comma c) si fa’ riferimento al Decreto Legge 92 /2008 convertito in Legge il 24 luglio 2008 n.125, riformando l’art.54 del testo unico ,l’art.6 stabilisce che: “Il Sindaco quale ………………con atto motivato,………….emane provvedimenti anche contingibile e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ pubblica e la sicurezza urbana………….,mi chiedo: quali siano e dove possono essere individuate con un cambio di residenza o la richiesta di residenza ,formulata da cittadini comunitari e cittadini italiani questa” pericolosita’ e incolumita’ per la sicurezza pubblica e urbana. Di seguito alla pagina 4 sempre della Ordinanza 104 si legge sottolineata dalla stampa originale emessa dal Comune,si fa’ riferimento esplicito “alla Circolare del Ministero dell’Interno del 29.05.1995 n.8. che gia’ di perse’ e’ fortemente in contrasto con l’Ordinanza emessa dall’allora sindaco,che richiede anzi obbliga i Cittadini Italiani e dell’Unione Europea di dimostrare ” deve ripeto” dimostrare di possedere un reddito per se’ e per i suoi familiari e produrre la documentazione che attesti la proprieta’ di un’assicurazione sanitaria idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale e’ non essere a carico dello stato. Devo altresi dichiarare, che nel frattempo e’ trascorso molto, ma, molto tempo anche se parliamo del 26 maggio 2010 da quanto e’ stata divulgata questa ordinanaza ,e su questo specifico argomento,il Ministero degli Interni a capo del Ministro Cancellieri dopo avere raccolto vari esposti sulla tematica della residenza sul suolo Italiano ha chiesto chiarimenti in merito alla circolare n. 1/13 al Consiglio di Stato che in materie si e’ espressa il 13 giugno 2012. “La normativa-espone il Ministero- ha suscitato dubbi da parte di alcuni Sindaci e ufficiali di anagrafe, che vanno dalla possibilita’ di chiedere ,ai cittadini che fanno istanza di iscrizione anagrafica ,la documentazione attestante L’abitabilita’ dell’immobile e/o quella relativa all’idonieta’ alloggitiva, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorieta’ nella quale sia attestata la sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile………………….. La risposta data dal Consiglio di Stato: ” L’iscrizione all’anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisce un Diritto e un Dovere di ogni cittadino italiano e straniero regolarmente soggiornante sul territorio…. La previsione di Legge introduce una ” facolta’ ” per i competenti uffici comunali e non “un Obbligo ” in quanto la disposizione citata recita ” possono “. Tale facolta’ va legata all’esigenza di controlli reali ed effettivi-non meramente cartacei- sulla situazione di agibilita’ ed abitabilita’ degli immobili (esigenza sempre presente ma) innescabile anche all’atto di trasferimento della residenza anagrafica: Ne deriva che-sempre il Consiglio di Stato- In linea di massima – non e’ necessaria appesantire ed aggravare i procedimenti amministrativi con nuove produzioni documentali e che ove si ritiene necessario, si dovra’ fare ricorso, opportunatamente ,alle dichiarazioni sostitutive di Atto di notorieta’ , attestanti le situazioni igienico-sanitarie dell’immobile. Naturalmente cio’ non escludera’ mai il potere-dovere di controllo effettivo della situazione da parte degli competenti (aziende sanitarie locali e uffici della polizia municipale). Segue sempre il Consiglio di Stato nella seduta deliberatoria-Non deve ritenersi consentito, perche’ violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione. Si legge in proseguo:In ultimo si ritiene che tale facolta’ non determina un vero e proprio sub.procedimento necessario del procedimento di trasferimento della residenza anagrafica sicche’ la mancanza dei requisiti igenico-sanitari non preclude ,in linea di principio,la fissazione della residenza anagrafica nel luogo inidoneo. ecco il tutto. Chiedo agli Uffici di competenza Comunali di Corigliano Calabro: La motivazione esaustiva del perche’ si fa’ richiesta di tali documentazioni (Abitabilita’ o L’ Idoneita’ dell’Immobile) e la richiesta di elargire, in bollettini postali, o marche da bollo le somme illecite di totali 50.00 euro, ai cittadini richiedenti l’iscrizione all’anagrafe,per cambiamento di residenza nello stesso territorio comunale o proveniente da altro comune ,quando e’ sufficiente che il proprietario dell’immobile faccia una autodichiarazione, sulla idoneita’ igenico-sanitarie dell’immobile dato in locazione, poi se gli Uffici preposti vogliono fare i controlli li facciano, ma senza chiedere alcun onere economico ne’ ai proprietari, ne’ ai conduttori . Perche’ estirpare soldi non dovuti dalle tasche dei cittadini. E quei cittadini che hanno gia’ eseguiti i pagamenti quelle cifre adesso chi li rimborsa?. In data 09 maggio 2012 e’ entrata in vigore la nuova normativa sulla residenza semplice semplice,” a seguito della dichiarazione resa, l’Ufficio Anagrafe procedera’ immediatamente ,e comunque entro 2(due) giorni lavorativi al ricevimento della dichiarazione a registrare le conseguenti variazioni , con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima,e provvedera’ ai controlli -trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti ,l’iscrizione o la registrazione si indente confermata. Perche’ a Corigliano si rende difficile anche cio’ che e’ facile e’ normale?