Non c’è pace per l’ufficio tributi del comune e per la Soget riguardo gli oltre 9000 accertamenti, inviati nei giorni scorsi, ad altrettanti cittadini coriglianesi e riguardanti il pagamento dell’Ici per gli anni 2006 e 2007. Già un consistente numero di contribuenti ha scritto al comune invocando l’esercizio del potere di autotutela della pubblica amministrazione, per la intervenuta prescrizione degli accertamenti Ici cui si faceva riferimento.
E gli uffici comunali, nel caso specifico l’avv. Antonio Longo, responsabile dell’Avvocatura comunale, sta inviando a questi cittadini-contribuenti la relativa risposta, che in buona sostanza dà ragione ai contribuenti e torto alla Soget che è la società che riscuote i tributi per conto del comune. In una delle lettere di risposta il funzionario Longo scrive: “Il disposto di cui alla legge n. 504 del 1992, art.11, e sue successive modificazioni e proroghe, non abbisogna di interpretazione alcuna ed i termini perentori imposti costituiscono un obbligo da rispettare per chi procede con l’accertamento ed un diritto per il cittadino di, eventualmente, opporsi allo stesso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dello stesso e per la difesa delle proprie ragioni di diritto; – (Il 31/12/2012 è il termine ultimo per l’accertamento riferito all’anno 2007 ed il 31/11/2011 è il termine ultimo per l’accertamento riferito all’anno 2006). Si chiarisce che, – prosegue la nota – durante i cinque anni occorrenti per la maturazione della prescrizione, il comune, quale ente creditore, potrà interrompere il termine di prescrizione con la notifica di un qualsiasi atto scritto. A tal proposito, ai fini della notifica dell’atto e dell’inizio della decorrenza del termine di prescrizione, occorre guardare al momento in cui l’ufficio notificante esaurisce il suo compito di notifica, spedendo l’atto, al contribuente. L’atto, in questo caso, per il comune si considera notificato al momento della spedizione del plico postale, raccomandato A.R.. Pertanto a fronte delle brevissime considerazioni di diritto di cui sopra, ed analizzando la documentazione a corredo della nota di cui all’oggetto, si evince che le Poste Italiane S.p.a. hanno certificato, on line, e per il caso in esame – prosegue la lettera – l’avvenuta spedizione della Racc.A.R., oltre il termine del 31/12/2012, risultando quindi evidenti ed accoglibili le ragioni del contribuente per intervenuta prescrizione. Si specifica, infine, e per la parte che interessa la Soget S.p.A., che un mero timbro postale riportante la data del 31.12.2012 ed apposto sull’elenco degli accertamenti inviati e fatto pervenire a quest’ufficio, non appare a questa Avvocatura sufficiente per certificare la validità della notifica”.
Fonte Calabria Ora