L’Impresa Autolinee Scura S.r.l., impegnata a svolgere la propria attività imprenditoriale nel campo dei trasporti da oltre ottanta anni e che attualmente impiega 200 dipendenti, ha sempre operato nel massimo rispetto delle leggi e delle regole vigenti in materia di trasporti pubblici. Stesso atteggiamento improntato alla massima correttezza e rispetto delle regole è stato tenuto nei confronti dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali di riferimento.
Anche le vertenze giudiziali (poche per la verità) sorte nell’ambito di singoli rapporti di lavoro, sono state sempre gestite nel rispetto dei reciproci ruoli, diritti e prerogative, tanto dei lavoratori, quanto delle organizzazioni sindacali.
Sorprende oggi, dunque, l’infelice, inopportuna e non veritiera sortita del segretario della FILT CGIL, il quale sferra nei confronti della IAS Scura un attacco senza precedenti, utilizzando i sistemi di informazione oggi più in evidenza (blog, carta stampata etc..); il fine di tale ingiustificabile attacco, consistente nell’addebitare alla IAS comportamenti antisindacali, di “puerile” protezione della “casta” di appartenenza, di volere fermare “l’orologio della storia”, proprio perché privo di pregio e perché privo di veri contenuti e riscontri oggettivi, non meriterebbe alcuna risposta;
se non fosse, però, che alto è il rischio di disinformazione insito nelle dichiarazioni poco accorte rese dal sindacato e, pertanto, si ritiene opportuno offrire alcune precisazioni che servano a fornire al lettore il preciso quadro della realtà.
1) Il provvedimento disciplinare in origine adottato dalla IAS nei confronti del lavoratore (del quale non vengono divulgate le generalità sempre in virtù dei principi di rispetto e correttezza adottati dalla IAS) non traeva origine da “presunte infrazioni” così per come superficialmente riferito dal sindacato. Il lavoratore, invece, si era reso protagonista di grave illecito penale, punito dall’art.646 c.p. (appropriazione indebita con riferimento al prezzo di alcuni biglietti di viaggio e di una tanica di trenta litri di gasolio) con aggravante di cui all’art.61, n°11 c.p. (abuso di prestazione d’opera) e per tale fatto è stato condannato con decreto penale di condanna n°1448/06 emesso dal Tribunale di Taranto, competente per territorio, passato in autorità di cosa giudicata.
Donde, sussistevano in origine tutti i presupposti per l’adozione dell’adottato provvedimento disciplinare.
2) La richiamata sentenza della Corte di Cassazione n°11543/12, contrariamente da quanto asserito dal segretario del sindacato (che evidentemente prima di scrivere non si è nemmeno premunito di leggerne il testo) lungi dall’affermare che il Regio Decreto 148/1931 (disciplina specialistica che regola il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri) non si più in vigore o, comunque, debba ritenersi superato, ne conferma, al contrario, la attuale indiscussa vigenza; afferma, la Suprema Corte, che le nome specialistiche dettate dal R.D. 148/1931 devono però essere reinterpretate tenendo conto dei principi sancito dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), con particolare riferimento all’art.7.
3) Nessuna “sconfitta nel metodo e nel merito”, dunque può essere ascritta alla IAS S.r.l., in dipendenza della richiamata sentenza della Cassazione; e ciò perché, il merito della vicenda (l’infrazione disciplinare contestata) non è stato proprio affrontato dalla Suprema Corte, mentre costituisce sicuramente un dato obiettivo a favore della IAS la condanna per appropriazione indebita patita giustamente dal lavoratore. Ma rimane anche non intaccata nelle imprese esercenti attività di trasposto pubblico la consapevolezza (nel metodo) della attuale vigenza del R.D. 148/1931, seppure con i correttivi dettati dalla Suprema Corte.
4) In ultimo si vuole suggerire ai lettori un spunto di riflessione. La IAS S.r.l. è stata tacciata dal segretario FILT CGIL di “arroganza ed autosufficienza”, per il solo fatto di avere intrapreso una azione disciplinare, se pure la più dura, nei confronti di un lavoratore colpevole di una ignobile azione delittuosa nei confronti del datore di lavoro.
Come deve essere giudicato invece un dirigente sindacale che si propone di difendere i diritti dei lavoratori e che si erge a giudice del comportamento altrui, senza avere la benché minima conoscenza delle leggi e che dimostra di non essere in grado di comprendere appieno il significato dei provvedimenti resi dalle maggiori autorità giudiziarie?{jcomments off}